Art. 7 
 
Modalita' di acquisizione, gestione e  cessione  dell'intervento  del
                                Fondo 
 
  1.  Simest  compie  tutte  le   operazioni   necessarie   volte   a
sottoscrivere gli strumenti finanziari o partecipativi,  compreso  il
finanziamento soci, ad acquisire e gestire le  partecipazioni  e  gli
strumenti finanziari  o  partecipativi  relativi  all'intervento  del
Fondo e ad effettuare  la  loro  successiva  cessione  non  oltre  il
periodo di permanenza dell'intervento di Simest o dell'intervento  di
Finest. 
  2. Simest puo' delegare a Finest le attivita' di cui  al  comma  1,
relative agli  interventi  del  Fondo  aggiuntivi  all'intervento  di
Finest, regolando  e  coordinando  l'esercizio  delle  attivita'  con
convenzione non onerosa. 
  3. Il prezzo di cessione della partecipazione e di  rimborso  degli
strumenti finanziari o partecipativi  dell'intervento  del  Fondo  e'
determinato con gli  stessi  criteri  relativi  alla  cessione  della
partecipazione  e  al   rimborso   degli   strumenti   finanziari   o
partecipativi dell'intervento di Simest o dell'intervento di Finest. 
  4. A fronte dell'obbligo di riacquisto della  partecipazione  e  di
rimborso degli strumenti finanziari o  partecipativi  dell'intervento
del Fondo non sono di norma richieste garanzie reali o personali.  Se
alla  scadenza  prevista  la  partecipazione  non   e'   riacquistata
dall'impresa o  non  siano  rimborsati  gli  strumenti  finanziari  o
partecipativi, Simest puo' negoziare  con  terzi  la  cessione  della
partecipazione e  degli  strumenti  finanziari  o  partecipativi.  La
cessione ha effetto dopo l'approvazione del Comitato. 
  5. Il contratto con l'impresa richiedente definisce le condizioni e
le  modalita'  di  sottoscrizione  degli   strumenti   finanziari   o
partecipativi, compreso il finanziamento  soci,  e  di  acquisizione,
gestione e successiva cessione delle partecipazioni e degli strumenti
finanziari o partecipativi relativi all'intervento del Fondo. 
  6. Il Comitato, fermo restando quanto previsto  al  comma  5,  puo'
adottare  schemi  contrattuali  di  contenuto  simile  a  quelli  che
caratterizzano l'intervento  di  Simest  o  l'intervento  di  Finest,
tenuto conto del carattere unitario dell'intervento  partecipativo  e
finanziario nell'impresa estera.