Art. 2 Individuazione degli edifici di proprieta' pubblica 1. Gli edifici per i quali sono previsti gli interventi anche di miglioramento sismico, sono quelli individuati nell'allegato I «interventi di importanza essenziale» che e' parte integrante e sostanziale della presente ordinanza e si riferiscono ad edifici classificati non agibili, secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, o classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di Protezione civile. 2. La spesa derivante dall'attuazione degli interventi previsti nell'allegato 1 «interventi di importanza essenziale» e' di complessivi euro 168.812.984,40. 3. Con cadenza trimestrale, i Presidenti delle regioni - Vice Commissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario: a) l'elenco degli interventi avviati nel trimestre precedente; b) l'elenco degli interventi ultimati nel trimestre precedente. 4. Per la realizzazione degli interventi sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, e all'art. 6-bis dell'ordinanza n. 19/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto gli interventi devono essere proporzionati alla situazione preesistente, anche in relazione ai danni causati dal sisma ed in relazione alla combinazione del danno/vulnerabilita' con riferimento ai livelli operativi della medesima ordinanza n. 19/2017 e nel rispetto della circolare del Commissario straordinario prot. n. 7013 del 23 maggio 2018 (C.I.R.), recante «criteri di modalita' per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresi' ammissibili interventi per la sistemazione delle aree esterne degli edifici nel limite massimo dello 0,5% della spesa del programma di ciascuna regione. 5. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui agli allegati del precedente comma 1, del presente articolo, sono fatti salvi gli interventi di miglioramento sismico relativi ad edifici con danno lieve gia' ricompresi negli elenchi dell'ordinanza n. 27/2017 per i quali alla data di entrata in vigore della presente ordinanza siano stati formalmente avviate le procedure di affidamento della progettazione.