Art. 2 
 
         Individuazione degli edifici di proprieta' pubblica 
 
  1. Gli edifici per i quali sono previsti gli  interventi  anche  di
miglioramento  sismico,  sono  quelli  individuati  nell'allegato   I
«interventi di importanza  essenziale»  che  e'  parte  integrante  e
sostanziale della presente ordinanza  e  si  riferiscono  ad  edifici
classificati non agibili,  secondo  la  procedura  AeDES  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  maggio  2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  113
del 17 maggio 2011, e al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  243
del  18  ottobre  2014,  o  classificati  non  utilizzabili   secondo
procedure speditive disciplinate da ordinanza di Protezione civile. 
  2. La spesa derivante  dall'attuazione  degli  interventi  previsti
nell'allegato  1  «interventi  di  importanza   essenziale»   e'   di
complessivi euro 168.812.984,40. 
  3. Con cadenza trimestrale,  i  Presidenti  delle  regioni  -  Vice
Commissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario: 
    a) l'elenco degli interventi avviati nel trimestre precedente; 
    b) l'elenco degli interventi ultimati nel trimestre precedente. 
  4. Per  la  realizzazione  degli  interventi  sono  applicabili  le
disposizioni  di  cui  all'art.  2,  comma  4,   e   all'art.   6-bis
dell'ordinanza n. 19/2017 e successive modificazioni ed integrazioni,
pertanto gli interventi devono essere proporzionati  alla  situazione
preesistente, anche in relazione ai danni causati  dal  sisma  ed  in
relazione alla combinazione del danno/vulnerabilita' con  riferimento
ai livelli operativi  della  medesima  ordinanza  n.  19/2017  e  nel
rispetto della circolare del Commissario straordinario prot. n.  7013
del 23 maggio 2018 (C.I.R.), recante «criteri  di  modalita'  per  il
razionale impiego delle  risorse  stanziate  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica» e successive modificazioni  ed  integrazioni.
Sono altresi' ammissibili interventi per la sistemazione  delle  aree
esterne degli edifici nel limite massimo dello 0,5% della  spesa  del
programma di ciascuna regione. 
  5. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui agli  allegati
del precedente comma 1, del presente articolo, sono fatti  salvi  gli
interventi di miglioramento sismico relativi  ad  edifici  con  danno
lieve gia' ricompresi negli elenchi dell'ordinanza n. 27/2017  per  i
quali alla data di entrata in vigore della presente  ordinanza  siano
stati  formalmente  avviate  le  procedure   di   affidamento   della
progettazione.