Art. 3 Attivita' di progettazione 1. Per ciascun intervento di cui all'allegato 1 «interventi di importanza essenziale» della presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 14, comma 3-quater, del decreto-legge n. 189/2016, provvedono all'attivita' di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, del decreto-legge, ovvero, per gli interventi soggetti a procedura accelerata a norma comma 3-bis.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016. 2. Al fine di rendere omogeneo e uniforme il livello di approfondimento della progettazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario straordinario provvede con apposite linee guida a individuare gli elaborati che costituiscono il contenuto minimo dei progetti definitivi da predispone ai sensi del comma 1, anche in deroga alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Fino all'adozione delle predette linee guida, all'attivita' di progettazione si procede nel rispetto della vigente normativa regolamentare. 3. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 14, comma 3-quater, del decreto-legge n. 189/2016 possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a. per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza; b. per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 prevedono, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Presidente della regione - Vice Commissario. 5. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono previsti un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione delle offerte e l'obbligo per il progettista di consegnare il progetto entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non superiore a centoventi giorni, qualora l'affidamento abbia a oggetto la sola progettazione definitiva, ovvero non superiore a 80 giorni, qualora l'affidamento abbia a oggetto la progettazione definitiva e quella esecutiva. In tale ultima ipotesi il termine complessivo per la progettazione e' sospeso per tutto il tempo necessario all'esame del progetto definitivo da parte della Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera a-bis), del decreto-legge; 6. La stazione appaltante puo' motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 5, avuto riguardo alla natura ed entita' degli interventi da eseguire, dandone comunicazione al Commissario straordinario. 7. Le spese tecniche relative alle attivita' di cui ai commi 1 e 3, nonche' quelle relative alla verifica dei progetti effettuata ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono finanziate a norma del terzo periodo del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge. 8. Agli incarichi conferiti a norma dei commi 1 e 3 si applica quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. 9. Al fine di consentire l'avvio dell'attivita' di progettazione degli interventi inseriti nell' allegato 1 «interventi di importanza essenziale» della presente ordinanza, i Presidenti delle regioni - Vice Commissari, possono utilizzare quale anticipazione per le spese di progettazione anche le somme gia' erogate con l'ordinanza n. 27. 10. Il soggetto attuatore, ove individuato, provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del successivo art. 3 comma 1 lettera e), trasmettendo, entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa. 11. In sede di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni acquisite dalla Conferenza regionale.