Art. 3 
 
                     Attivita' di progettazione 
 
  1. Per ciascun intervento di  cui  all'allegato  1  «interventi  di
importanza essenziale» della presente ordinanza, i  soggetti  di  cui
all'art.  14,  comma  3-quater,  del   decreto-legge   n.   189/2016,
provvedono all'attivita' di progettazione. In particolare, i predetti
soggetti predispongono i progetti ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis,
del decreto-legge, ovvero, per gli interventi  soggetti  a  procedura
accelerata a norma comma 3-bis.1 dell'art. 14  del  decreto-legge  n.
189/2016. 
  2.  Al  fine  di  rendere  omogeneo  e  uniforme  il   livello   di
approfondimento della progettazione, entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della  presente  ordinanza,  il  Commissario  straordinario
provvede con apposite linee guida a  individuare  gli  elaborati  che
costituiscono  il  contenuto  minimo  dei  progetti   definitivi   da
predispone ai sensi del comma 1, anche in  deroga  alle  disposizioni
regolamentari di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. 
  Fino all'adozione delle  predette  linee  guida,  all'attivita'  di
progettazione  si  procede  nel  rispetto  della  vigente   normativa
regolamentare. 
  3. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, i  soggetti
di cui all'art. 14, comma 3-quater,  del  decreto-legge  n.  189/2016
possono  provvedere  anche  mediante  il  conferimento  di   appositi
incarichi: 
    a. per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 2,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  ed  assicurando  che
l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite
procedure ispirate ai principi di  rotazione  nella  selezione  degli
operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza; 
    b. per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. In aggiunta all'affidamento dell'incarico  di  progettazione,  i
soggetti di cui al comma 3 prevedono, nel medesimo bando o lettera di
invito, quale opzione  di  ampliamento  dell'incarico,  l'affidamento
successivo  degli  incarichi  di  direzione   dei   lavori   e/o   di
coordinamento  in  materia  di  salute   e   di   sicurezza   durante
l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base  di  gara  di  tali
affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione  ai  fini
della determinazione delle soglie di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione  del
secondo periodo del  comma  1  dell'art.  157  del  medesimo  decreto
legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione  dei
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase  esecutiva  possono
essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto  da  parte  del
Presidente della regione - Vice Commissario. 
  5. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono  previsti
un termine non superiore a trenta giorni per  la  formulazione  delle
offerte e l'obbligo per il  progettista  di  consegnare  il  progetto
entro un termine stabilito dalla stazione appaltante  in  misura  non
superiore a centoventi giorni, qualora l'affidamento abbia a  oggetto
la sola progettazione definitiva, ovvero non superiore a  80  giorni,
qualora l'affidamento abbia a oggetto la progettazione  definitiva  e
quella esecutiva. In tale ultima ipotesi il termine  complessivo  per
la progettazione e' sospeso per tutto il tempo  necessario  all'esame
del progetto definitivo da parte della Conferenza regionale, ai sensi
dell'art. 16, comma 3, lettera a-bis), del decreto-legge; 
  6. La stazione  appaltante  puo'  motivatamente  stabilire  termini
massimi superiori a quelli indicati  al  precedente  comma  5,  avuto
riguardo alla natura ed entita' degli interventi da eseguire, dandone
comunicazione al Commissario straordinario. 
  7. Le spese tecniche relative alle attivita' di cui ai commi 1 e 3,
nonche' quelle relative alla  verifica  dei  progetti  effettuata  ai
sensi dell'art. 26 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  sono
finanziate a norma del terzo periodo del comma 2-bis dell'art. 2  del
decreto-legge. 
  8. Agli incarichi conferiti a norma dei commi  1  e  3  si  applica
quanto  previsto  dall'art.  3  dell'ordinanza  commissariale  n.  33
dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. 
  9. Al fine di consentire l'avvio  dell'attivita'  di  progettazione
degli interventi inseriti nell' allegato 1 «interventi di  importanza
essenziale» della presente ordinanza, i Presidenti  delle  regioni  -
Vice Commissari, possono utilizzare quale anticipazione per le  spese
di progettazione anche le somme gia' erogate con l'ordinanza n. 27. 
  10. Il soggetto attuatore, ove individuato, provvede a rendicontare
all'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  i  pagamenti  effettuati
mediante le risorse trasferite, ai sensi del successivo art. 3  comma
1   lettera   e),   trasmettendo,   entro   15   (quindici)    giorni
dall'effettuazione del pagamento, tutta  la  documentazione  ad  esso
relativa. 
  11. In sede di verifica del progetto  ai  sensi  dell'art.  26  del
decreto legislativo  n.  50  del  2016,  il  responsabile  unico  del
procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle
eventuali  prescrizioni  e  indicazioni  acquisite  dalla  Conferenza
regionale.