Art. 4 
 
                     Presentazione dei progetti 
                  e finanziamento degli interventi 
 
  1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  ovvero  gli  enti
regionali competenti in materia di  edilizia  residenziale  pubblica,
nonche' gli enti locali delle medesime regioni, ove a  tali  fini  da
esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti,
procedono, nei limiti delle risorse rese  disponibili  ai  sensi  del
comma 2 del precedente art. 1, all'espletamento  delle  procedure  di
gara relative agli  interventi  sugli  immobili  di  loro  proprieta'
inseriti  nell'allegato 1  «interventi  di  importanza   essenziale»,
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modificazioni  ed  integrazioni  e  nel  rispetto
delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge
n. 189 del 2016. 
  2. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'allegato 1
«interventi di importanza essenziale»: 
    a) gli enti di cui al primo  comma  provvedono  a  presentare  al
competente  Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione   i   progetti,
elaborati in conformita' alle  previsioni  di  cui  all'art.  23  del
decreto legislativo n. 50 del  2016  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  da  sottoporre   all'approvazione   della   Conferenza
regionale a norma dell'art. 16, commi 3,  lettera  a-bis)  e  4,  del
medesimo decreto-legge n. 189/2016. 
    Nell'ambito  della  Conferenza   regionale   l'Ufficio   speciale
competente esprime il  proprio  parere  in  ordine  alla  coerenza  e
fattibilita'   dell'intervento,   con   particolare   riguardo   alla
tempistica   di   realizzazione   dello   stesso   ed   al   relativo
cronoprogramma; 
    b) salvo quanto previsto  dal  comma  3-bis.l  dell'art.  14  del
decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo il parere favorevole  della  Conferenza  regionale,  i  soggetti
attuatori procedono alla predisposizione dei progetti  esecutivi.  Il
progetto  esecutivo,  all'esito  delle  attivita'   di   verifica   e
validazione effettuate a norma dell'art. 26 del  decreto  legislativo
n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'  trasmesso
all'Ufficio   speciale   per   la   ricostruzione    territorialmente
competente; 
    c)  il  Presidente  della  regione  -  Vice  Commissario,  previa
verifica della completezza della documentazione  e  dell'istruttoria,
approva  definitivamente  il  progetto  ed  adotta  il   decreto   di
concessione di contributo, procedendo contestualmente  all'erogazione
del saldo per l'attivita' di  progettazione,  al  netto  delle  somme
anticipate, mediante  accredito  sulla  contabilita'  delle  stazioni
appaltanti; 
    d) i  provvedimenti   del   Presidente   della   regione -   Vice
Commissario, sono trasmessi al Commissario straordinario con allegata
documentazione, a supporto delle determinazioni prese; 
    e) il Commissario straordinario provvede a trasferire  in  favore
della contabilita' speciale, intestata al Presidente della regione  -
Vice Commissario: 
      l'anticipazione  per  l'avvio  della  progettazione   del   10%
dell'importo  complessivo  di euro  168.812.984,40,  al  netto  delle
anticipazioni  erogate  per  gli  interventi  non  avviati  ai  sensi
dell'ordinanza commissariale n. 27/2017,  entro  30  (trenta)  giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Nello specifico
gli importi dell'anticipazione sono erogati alla: 
        Regione  Abruzzo  per  euro  4.483.876,05  al  netto  di euro
3.075.271,77, somma gia' erogata per gli  interventi  non  attuati  a
norma dell'ordinanza n. 27/2017, e che complessivamente  assommano  a
euro 7.559.147,82; 
        Regione  Lazio  per euro  240.509,02   al   netto   di   euro
1.139.363,73, somma gia' erogata per gli  interventi  non  attuati  a
norma dell'ordinanza n 27/2017, e che  complessivamente  assommano  a
euro 1.379.872,75; 
        Regione Marche per euro 6.314.520,60; 
        Regione Umbria per euro 1.627.757,28. 
  3. Gli enti di cui al  comma  1  procedono  all'espletamento  delle
procedure di gara relative agli edifici di loro  proprieta'  inseriti
nell'allegato 1 «interventi di importanza  essenziale»,  soltanto  in
caso di approvazione del progetto da parte del Presidente di  regione
- Vice Commissario e nei limiti del contributo concesso. 
  4. L'importo assegnato a ciascuna regione dalla presente  ordinanza
non  puo'  essere  incrementato  a  seguito  dell'approvazione  degli
interventi. 
  5. Le economie derivanti dalle C.I.R. (vedi circolare commissariale
prot. 7013/2018) e dai ribassi d'asta possono essere  utilizzate  per
finanziare le varianti e/o opere di completamento ed eventuali  costi
aggiuntivi dovuti  agli  stessi  C.I.R..  In  mancanza,  dette  somme
rientrano nella  disponibilita'  del  Commissario  straordinario  con
conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento. 
  6. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui
al comma 3 delle previsioni contenute  nell'art.  32,  comma  1,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, e  nell'Accordo  per  l'esercizio  dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della
trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica
post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del  comma
2  del  medesimo  art.  32,  le  stazioni  appaltanti  provvedono   a
trasmettere tempestivamente agli uffici speciali, che  ne  curano  il
successivo inoltro  all'ANAC  ed  al  Commissario  straordinario  del
Governo, tutti gli atti e le informazioni all'uopo necessarie. 
  7. Il Commissario straordinario provvede  a  trasferire  in  favore
della contabilita' speciale intestata ai Presidenti delle  regioni  -
Vice  Commissari,  il   finanziamento   riportato   nell'allegato   1
«interventi di importanza essenziale», con le seguenti modalita': 
    un importo pari al  40%  del  finanziamento  totale  destinato  a
ciascuna regione, entro tre mesi dalla data  di  pubblicazione  della
presente ordinanza; 
    un ulteriore importo del 40% del finanziamento totale destinato a
ciascuna regione, alla  presentazione  di  apposita  attestazione  di
avanzamento   della   spesa   che   certifichi   il    raggiungimento
dell'utilizzo  di  almeno  il  90%  dell'importo  di  cui  al   punto
precedente; 
    un importo pari al saldo delle  somme  effettivamente  spese  per
ogni singolo intervento  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  del
certificato di collaudo finale.