Art. 4 Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi 1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonche' gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 2 del precedente art. 1, all'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprieta' inseriti nell'allegato 1 «interventi di importanza essenziale», secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'allegato 1 «interventi di importanza essenziale»: a) gli enti di cui al primo comma provvedono a presentare al competente Ufficio speciale per la ricostruzione i progetti, elaborati in conformita' alle previsioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, da sottoporre all'approvazione della Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 3, lettera a-bis) e 4, del medesimo decreto-legge n. 189/2016. Nell'ambito della Conferenza regionale l'Ufficio speciale competente esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e fattibilita' dell'intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma; b) salvo quanto previsto dal comma 3-bis.l dell'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il parere favorevole della Conferenza regionale, i soggetti attuatori procedono alla predisposizione dei progetti esecutivi. Il progetto esecutivo, all'esito delle attivita' di verifica e validazione effettuate a norma dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e' trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente; c) il Presidente della regione - Vice Commissario, previa verifica della completezza della documentazione e dell'istruttoria, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione di contributo, procedendo contestualmente all'erogazione del saldo per l'attivita' di progettazione, al netto delle somme anticipate, mediante accredito sulla contabilita' delle stazioni appaltanti; d) i provvedimenti del Presidente della regione - Vice Commissario, sono trasmessi al Commissario straordinario con allegata documentazione, a supporto delle determinazioni prese; e) il Commissario straordinario provvede a trasferire in favore della contabilita' speciale, intestata al Presidente della regione - Vice Commissario: l'anticipazione per l'avvio della progettazione del 10% dell'importo complessivo di euro 168.812.984,40, al netto delle anticipazioni erogate per gli interventi non avviati ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 27/2017, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Nello specifico gli importi dell'anticipazione sono erogati alla: Regione Abruzzo per euro 4.483.876,05 al netto di euro 3.075.271,77, somma gia' erogata per gli interventi non attuati a norma dell'ordinanza n. 27/2017, e che complessivamente assommano a euro 7.559.147,82; Regione Lazio per euro 240.509,02 al netto di euro 1.139.363,73, somma gia' erogata per gli interventi non attuati a norma dell'ordinanza n 27/2017, e che complessivamente assommano a euro 1.379.872,75; Regione Marche per euro 6.314.520,60; Regione Umbria per euro 1.627.757,28. 3. Gli enti di cui al comma 1 procedono all'espletamento delle procedure di gara relative agli edifici di loro proprieta' inseriti nell'allegato 1 «interventi di importanza essenziale», soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del Presidente di regione - Vice Commissario e nei limiti del contributo concesso. 4. L'importo assegnato a ciascuna regione dalla presente ordinanza non puo' essere incrementato a seguito dell'approvazione degli interventi. 5. Le economie derivanti dalle C.I.R. (vedi circolare commissariale prot. 7013/2018) e dai ribassi d'asta possono essere utilizzate per finanziare le varianti e/o opere di completamento ed eventuali costi aggiuntivi dovuti agli stessi C.I.R.. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilita' del Commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento. 6. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al comma 3 delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 32, le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro all'ANAC ed al Commissario straordinario del Governo, tutti gli atti e le informazioni all'uopo necessarie. 7. Il Commissario straordinario provvede a trasferire in favore della contabilita' speciale intestata ai Presidenti delle regioni - Vice Commissari, il finanziamento riportato nell'allegato 1 «interventi di importanza essenziale», con le seguenti modalita': un importo pari al 40% del finanziamento totale destinato a ciascuna regione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; un ulteriore importo del 40% del finanziamento totale destinato a ciascuna regione, alla presentazione di apposita attestazione di avanzamento della spesa che certifichi il raggiungimento dell'utilizzo di almeno il 90% dell'importo di cui al punto precedente; un importo pari al saldo delle somme effettivamente spese per ogni singolo intervento entro trenta giorni dalla ricezione del certificato di collaudo finale.