Art. 5 
 
           Erogazione del contributo ai soggetti attuatori 
 
  1. In relazione a ciascuno degli interventi autorizzati nei modi  e
nelle forme di cui ai precedenti articoli, della presente  ordinanza,
l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  competente,  provvede  a
verificare l'osservanza del cronoprogramma e ad  effettuare  tutti  i
necessari controlli anche durante la fase di esecuzione dei lavori. 
  2. L'ufficio speciale per ricostruzione  competente  provvede  alla
liquidazione del contributo concesso  secondo  la  tempistica  e  nei
limiti di seguito indicati: 
    a)   una   somma   pari   al   20%   del   contributo    concesso
all'aggiudicazione all'operatore economico della  procedura  relativa
all'incarico dei servizi di architettura ed ingegneria; 
    b) una somma pari al 40% del contributo concesso,  al  netto  del
ribasso d'asta, comprensiva delle  anticipazioni,  entro  20  (venti)
giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione  appaltante
relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto; 
    c) una somma pari al 40% del contributo concesso,  al  netto  del
ribasso  d'asta  entro  20  (venti)  giorni  dalla  ricezione   della
comunicazione  della  stazione   appaltante   relativa   all'avvenuta
presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori
da eseguire; il saldo del  contributo  concesso,  netto  del  ribasso
d'asta, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione  della  comunicazione
della stazione appaltante relativa dall'emissione del certificato  di
collaudo, del certificato  di  verifica  di  conformita'  ovvero  del
certificato di regolare esecuzione di cui all'art.  102  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  3. L'ufficio speciale per la ricostruzione  procede  all'erogazione
del contributo, come determinato  ai  sensi  del  comma  2,  mediante
accredito sulla contabilita' della stazione appaltante.  La  stazione
appaltante  provvede  a  rendicontare  all'ufficio  speciale  per  la
ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse  trasferite,
ai sensi del primo periodo del presente comma, trasmettendo, entro 15
(quindici)  giorni  dall'effettuazione  del   pagamento,   tutta   la
documentazione ad esso relativa.