Art. 7 
 
                   Entrata in vigore ed efficacia 
 
  1. In considerazione della necessita' di consentire  ai  Presidenti
delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria   di   procedere
all'attuazione degli interventi su edifici di proprieta' pubblica, la
presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace. 
  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla
sua   pubblicazione   sul   sito   istituzionale   del    Commissario
straordinario del Governo. 
  3. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del  Consiglio
dei ministri, e' trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo
preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016, ai sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. 
 
    Roma, 24 gennaio 2020 
 
                            Il Commissario straordinario: Farabollini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri, n. 285