Art. 7 Entrata in vigore ed efficacia 1. In considerazione della necessita' di consentire ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria di procedere all'attuazione degli interventi su edifici di proprieta' pubblica, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace. 2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo. 3. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 24 gennaio 2020 Il Commissario straordinario: Farabollini Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 285