(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
                      COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                             SISMA 2016 
 
                   ORDINANZA N. 90 del 24/01/2020 
(Attuazione dell'Art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.
                    18 dell'Ordinanza n. 19/2017. 
 
                    RUDERI ED EDIFICI COLLABENTI 
                    CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE 
    MODALITA' DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEI COLLABENTI VINCOLATI 
 
                             LINEE GUIDA 
  Sommario 
  0 - Ambito di applicazione 
  1 - Criteri e modalita' per l'individuazione  dei  ruderi  e  degli
edifici collabenti (art.10 - DL n. 189/2016 e ss.mm.ii.) 
  2 - Condizioni per l'ammissibilita' al contributo - (Art. 10  comma
3-bis - DL n. 189/2016 e ss.mm.ii.) 
  2a - Opere e lavori ammissibili 
  2b - Determinazione del contributo e procedure 
  0 - Ambito di applicazione e Finalita' 
  Le presenti Linee Guida si applicano agli immobili  collabenti  sia
pubblici che privati  di  cui  all'art.  10  del  DL  n.  189/2016  e
ss.mm.ii. ed all'art. n. 18 dell'Ordinanza n. 19/2017. 
  Va  evidenziato  che  il  sopracitato  art.10,  sancisce   la   non
ammissibilita' a contributo degli edifici definiti collabenti  (commi
1, 2 e 3), ad eccezione dei collabenti vincolati (comma 3 bis)* 
  L'applicazione della norma contenuta  ai  commi  1  e  2  e  3  del
sopracitato  art.  10,  rende  necessario  fornire,  preliminarmente,
istruzioni e direttive ai Comuni per la valutazione  dello  stato  di
collabenza   alla   luce   degli   elementi    oggettivi    che    li
contraddistinguono e secondo criteri, il  piu'  possibile  omogeni  e
comuni in tutte le aree interessate dalla ricostruzione, che facciano
riferimento  a  concetti  quali:   "inutilizzato",   "fatiscente   "e
"inagibile". 
  L'applicazione della norma di cui al comma 3bis (edifici collabenti
di interesse culturale),  e'  finalizzata  a  consentire  una  seppur
limitata fruibilita' mediante opere limitate a: 
  • riduzione  delle  interferenze  e  dei  rischi  verso  l'esterno,
garantendo   l'incolumita'   pubblica   e    privata    delle    aree
circostanti/adiacenti, il bene stesso e la sua salvaguardia, nel caso
dei ruderi; 
  • interventi strutturali, nel caso di edifici, ai fini della tutela
e salvaguardia del bene; 
  1 - Criteri e modalita' per l'individuazione  dei  ruderi  e  degli
edifici collabenti (art.10 - DL n. 189/2016 e ss.mm.ii.) 
  L'accertamento  di  "collabenza",  "fatiscenza"  o   "inagibilita'"
compete al Comune che  definisce  gli  edifici  privi  dei  requisiti
necessari per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi. 
  La Tabella n.1 elenca i criteri per l'accertamento dello  stato  di
collabenza da utilizzare da parte dei Comuni. 
  L'accertamento e' trasmesso all'USR competente, ai sensi dell'art.2
comma 3 lett.b) dell'ordinanza Commissariale n.62/2018, il  quale,  a
sua volta, provvede a  verificare,  anche  avvalendosi  delle  schede
AeDES, di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  D.L.  189/2016,  se
presenti, la sussistenza  delle  condizioni  per  l'ammissibilita'  a
contributo. 
  Le predette indicazioni sono applicabili,  in  quanto  compatibili,
anche agli edifici di proprieta' pubblica. 
2 - Condizioni per l'ammissibilita' al contributo -  (Art.  10  comma
                 3-bis - DL n. 189/2016 e ss.mm.ii.) 
  Gli edifici collabenti, soggetti a vincolo diretto, o ope-legis  se
non ricompresi  nella  fattispecie  dell'art.12  del  D.Lgs  42/2004,
possono essere sostanzialmente distinti nelle seguenti tipologie: 
  •  a)  Edifici  allo   stato   di   rudere   aventi   le   seguenti
caratteristiche:  perimetro  delimitato   da   pareti   murarie   che
raggiungano  l'altezza  media  di  almeno  m.  2,00  da  terra,   non
individuabili  ne'   perimetrabili   catastalmente,   nonche'   privi
totalmente di copertura e della  relativa  struttura  portante  e  di
tutti i solai (o con alcune volte e/o orizzontamenti); 
  • b) Edifici che  risultino  danneggiati  a  seguito  degli  eventi
sismici, non utilizzati o inagibili al momento del sisma, con o senza
collasso di  elementi  strutturali,  anche  abbandonati  e  privi  di
impianti, ovvero dotati di impianti essenziali quali  lo  smaltimento
delle acque nere, l'adduzione dell'acqua  e  dell'energia  elettrica,
anche con  presenza  di  un  grado  di  finitura  minimo  (pavimenti,
intonaci interni ed esterni, infissi), costituiti da una  regolare  e
ben individuata struttura, riconducibile per materiali costituenti  e
funzionamento strutturale a tipologie tradizionali  dell'edilizia  in
muratura. 
  L' edificio  collabente,  per  essere  ammesso  a  contributo  deve
soddisfare le seguenti condizioni: 
  • presenza di vincolo diretto, notificato prima del 24 agosto  2016
o per il quale a quella data era gia' stato avviato  il  procedimento
ufficiale di apposizione del vincolo presso l'Ente di tutela,  ovvero
per quanto riguarda gli edifici pubblici, anche  se  non  formalmente
dichiarati dall'art.12 del D. Lgs.42/2004 e smi,  la  cui  esecuzione
risalga ad oltre settanta anni, essi risultino sottoposti  ope  legis
alle disposizioni di tutela del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, parte II, fino a che non sia stata effettuata la procedura
di  verifica  dell'interesse  culturale  (art.  12  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio). 
  •  dimostrazione  della  connessione  del  danno   (o   l'eventuale
aggravamento) agli eventi sismici del 2016-17 con perizia  asseverata
da parte di un professionista, con scheda AEDES, se  presente,  e  la
documentazione prevista dall'Ordinanza n. 10/2016. 
  Laddove non siano presenti scheda AEDES e Ordinanza sindacale, deve
essere prodotta una segnalazione del danno da sisma da presentare  al
Comune entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  dell'Ordinanza
che approva le presenti Linee Guida. 
  Entro lo stesso termine  devono  essere  segnalati  al  Commissario
straordinario, e per conoscenza agli USR competenti per territorio, i
collabenti di interesse culturale, di proprieta' pubblica da parte di
Enti e Amministrazioni, o gli edifici di culto  di  proprieta'  degli
Enti ecclesiastici, al fine dell'inserimento nella programmazione con
una sommaria indicazione della spesa. 
                   2a - Opere e lavori ammissibili 
  A titolo esemplificativo, nel caso di edificio ridotto a rudere  di
cui al punto 2 lett. a), si fornisce un  elenco,  non  esaustivo,  di
lavori ammissibili: 
  •  Eliminazione  di  vegetazione  potenzialmente  dannosa  per   le
strutture; 
  •  Formazioni   di   copertine   superficiali   a   protezione   da
infiltrazioni meteoriche dei maschi murari. 
  •  Chiusura  leggera  di  aperture   per   evitare   ingressi   non
autorizzati; 
  • Smontaggi controllati  e  conseguente  cernita  e  accatastamento
degli elementi; 
  • Tratti di cuci-scuci delle murature; 
  • Inserimento di catene e/o profilati metallici; 
  • Ripristino di orizzontamenti  leggeri  quando  indispensabili  ad
impedire  instabilita'  di  elementi  murari   o   preservare   dalle
intemperie elementi di pregio all'intradosso; 
  Tra le opere ammissibili sono  da  comprendere  anche  le  finiture
esterne, limitatamente a quelle strettamente necessarie ad evitare il
degrado strutturale del manufatto quali  regimentazione  delle  acque
meteoriche, etc. In ogni caso sono ammesse quelle opere,  nei  limiti
del contributo, che garantiscano le finalita' degli interventi. 
  Viceversa sono da escludere le opere di tipo  provvisionale  e  gli
interventi inerenti finiture interne e impianti. 
  Nel caso di edificio danneggiato, di cui al punto 2 lett. b),  sono
ammissibili: 
  • Opere strutturali finalizzate alla sola sicurezza sismica statica
del manufatto o con ripristino degli elementi strutturali danneggiati
finalizzate alla salvaguardia e tutela del bene culturale; 
  • Ripristino delle finiture esterne  se  connesse  al  mantenimento
della struttura o se parte di un aggregato. 
           2b - Determinazione del contributo e procedure 
  Per gli interventi sugli edifici ridotti allo stato di  rudere,  di
cui al punto 2 lett. a), e' concesso un contributo  non  superiore  a
250 ?/mq, senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo
a lavori e spese tecniche, al netto di IVA. 
  Per gli edifici collabenti, non utilizzati e inagibili, non ridotti
allo stato di rudere, di cui al punto 2  lett.  b),  e'  concesso  un
contributo non superiore  al  50%  del  livello  operativo  L4  senza
maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni  onere  relativo  a  lavori  e
spese tecniche, al netto dell'IVA. 
  Per i collabenti di interesse culturale di proprieta'  privata,  la
richiesta di contributo deve sottostare alla seguente procedura: 
  • Il progetto, redatto e firmato da  un  professionista  abilitato,
viene caricato su MUDE e presentato all'USR competente che, acquisito
il titolo  abilitativo  (CILA  o  SCIA)  rilasciato  dai  Comuni,  lo
sottopone alla Conferenza regionale per l'acquisizione dei  necessari
pareri, in particolare quello del MIBACT; Nel caso di cui al punto  2
lett. b), prima del rilascio del contributo,  deve  essere  acquisita
preventiva autorizzazione sismica. 
  • Acquisiti i pareri, l'USR rilascia  il  provvedimento  e  decreta
l'ammontare del contributo, applicando le modalita' e le disposizioni
delle Ordinanze in materia di edilizia privata, gia' vigenti. 
  Per i collabenti di proprieta' pubblica, o per gli edifici di culto
degli enti ecclesiastici, si seguono le procedure della ricostruzione
pubblica. 
  A parita' di finanziamento concesso e  su  richiesta  motivata  del
Soggetto Attuatore, l'USR puo' autorizzare interventi tipologicamente
diversi da quelli riportati in Tabella, a condizione che l'intervento
autorizzato consenta di raggiungere un  maggior  grado  di  sicurezza
sismica. 
  In  presenza  di  collabenti  di  interesse  storico-culturale  gli
interventi sono finalizzati a ridurre la vulnerabilita' e in generale
per garantire un livello di sicurezza per la salvaguardia del bene  e
della pubblica incolumita'. 
 
                               TABELLA 
Elementi per la definizione di "edifici collabenti" ex art. 10,  D.L.
                              189/2016 
        Accertamento e certificazione di competenza comunale 
(Esclusi gli edifici che rientrano nelle  disposizioni  dell'articolo
    13 del D.L. 189/2016 e ss.sm.ii e dell'ordinanza n. 51/2018) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico