Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono: a) «commissione», la commissione - applicata all'esercente dal soggetto che stipula con quest'ultimo un contratto di convenzionamento - pagata dall'esercente in relazione a un'operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di «commissione» i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione; b) «commissioni totali», l'insieme delle commissioni - applicate all'esercente dal soggetto che stipula con quest'ultimo un contratto di convenzionamento - pagate dall'esercente in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale sia da un non consumatore; c) «consumatore finale», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»; d) «contratto di convenzionamento», il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, e un esercente per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile, che si traducono in un trasferimento di Fondi all'esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi; e) «esercente», chi esercita un'attivita' di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali; f) «periodo di riferimento», il periodo in cui sono state effettuate le operazioni di pagamento basate su carta di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile; g) «mese di addebito», il mese nel quale sono state addebitate le commissioni relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento; h) «soggetto convenzionatore», il prestatore di servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1; i) «trasmissione per via telematica», l'uso di tecniche di contatto con la clientela che sfruttano servizi telematici e non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato, come, ad esempio, la pubblicazione di informazioni nell'on-line banking dell'esercente.