Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere il seguente: Rosso 11,5%; Rosso riserva 12,0%; Bianco 11,0%; Cabernet Sauvignon 11,5%; Cabernet Sauvignon Riserva 12%; Biancame 10,5%; Rebola secco 11,5%; Rebola passito 12,5%; Sangiovese 11,5%; Sangiovese superiore 12,5%; Sangiovese riserva 12,5%. 2. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica. 4. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. 5. La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati: Rosso t/ha 11,0; Bianco t/ha 12,0; Cabernet Sauvignon t/ha 11,0; Biancame t/ha 12,0; Rebola t/ha 11,0; Sangiovese t/ha 11,0. La tolleranza massima di detti limiti di resa e' del 20%, oltre tale valore tutta la produzione decade della denominazione. La Regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, limiti di produzione di uva per ettaro inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.