(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Il titolo alcolometrico volumico  minimo  naturale  delle  uve
alla vendemmia deve essere il seguente: 
      Rosso 11,5%; 
      Rosso riserva 12,0%; 
      Bianco 11,0%; 
      Cabernet Sauvignon 11,5%; 
      Cabernet Sauvignon Riserva 12%; 
      Biancame 10,5%; 
      Rebola secco 11,5%; 
      Rebola passito 12,5%; 
      Sangiovese 11,5%; 
      Sangiovese superiore 12,5%; 
      Sangiovese riserva 12,5%. 
    2. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Colli di Rimini» devono essere atti a conferire alle uve e  ai  vini
derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura debbono essere atti  a  non  modificare  le  caratteristiche
delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica. 
    4. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione
di soccorso. 
    5. La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei
vini a denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini» non deve
essere superiore ai limiti di seguito specificati: 
      Rosso t/ha 11,0; 
      Bianco t/ha 12,0; 
      Cabernet Sauvignon t/ha 11,0; 
      Biancame t/ha 12,0; 
      Rebola t/ha 11,0; 
      Sangiovese t/ha 11,0. 
    La tolleranza massima di detti limiti di resa e' del  20%,  oltre
tale valore tutta la produzione decade della denominazione. 
    La  Regione  Emilia-Romagna,  con  proprio  decreto,  sentite  le
organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire  di  anno  in
anno, prima della vendemmia, limiti di produzione di uva  per  ettaro
inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare  di  produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.