Art. 3 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. Al Prefetto di Napoli  e'  concessa  la  facolta',  in  caso  di
appurata e  reale  necessita'  ed  urgenza,  di  concedere  ulteriori
autorizzazioni in deroga al  divieto  di  sbarco  e  di  circolazione
nell'Isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una  durata
non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola.  Qualora
le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di  tali  autorizzazioni
non si esaurissero in  questo  termine  temporale,  l'amministrazione
comunale, in presenza  di  fondati  e  comprovati  motivi  puo',  con
proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario,
un ulteriore periodo di circolazione.