(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni fase del processo produttivo viene  monitorato  documentando
per ognuna gli input e gli  output.  In  questo  modo,  e  attraverso
l'iscrizione  in  appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo   di
controllo,   degli    allevatori,    produttori,    stagionatori    e
confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione  tempestiva  alla
struttura di controllo delle  quantita'  prodotta,  e'  garantita  la
tracciabilita' del prodotto. Tutte la persone, fisiche o  giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi,  sono  assoggettate  al  controllo  da
parte della struttura  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal
disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.