Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, cosi' come rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche' delle risorse relative alle annualita' precedenti eccedenti le domande gia' presentate dai soggetti beneficiari, per il perseguimento delle seguenti finalita': sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole; valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo; migliorare e valorizzare la qualita' del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate; favorire investimenti per la tracciabilita' e la certificazione della qualita' del grano duro. 2. Il presente decreto definisce in particolare: a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entita' dello stesso; b) la procedura per l'ammissione all'aiuto; c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.