Art. 3 
 
 
                         Risorse disponibili 
 
  1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, da assegnare nel  quadro  dell'applicazione  del
presente decreto, ammontano a 10 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2020, 2021, e 2022, oltre ai residui  di  stanziamento  relativi
all'esercizio finanziario 2019 pari a ulteriori 10 milioni di euro.