Art. 3 Risorse disponibili 1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto, ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, oltre ai residui di stanziamento relativi all'esercizio finanziario 2019 pari a ulteriori 10 milioni di euro.