Art. 9 Disposizioni finali 1. Qualora gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 4 risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse stanziate ed eccedenti le domande presentate dai soggetti beneficiari e ammissibili ai sensi del presente decreto per le medesime finalita', di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 maggio 2020 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 578