Art. 2 Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2020. 1. I prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni vegetali e zootecniche, e per i costi di ripristino delle strutture aziendali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020, sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto. 2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l'id varieta' per i prodotti vegetali di cui all'allegato 2 - seconda e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e nel Piano assicurativo individuale, o nel Piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale. 4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell'elenco allegato puo' essere determinato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione. 5. Nei casi di cui al comma 4, sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e al medesimo certificato deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte dell'Autorita' competente.