Art. 2 
 
Prezzi  unitari  massimi  dei  prodotti  assicurabili   con   polizze
  agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
  2020. 
 
  1. I prezzi unitari massimi  di  ulteriori  produzioni  vegetali  e
zootecniche, e per i costi di ripristino delle  strutture  aziendali,
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2020, sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto. 
  2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per  prodotto  o
gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo  varietale
delle  produzioni  vegetali,  costituiscono  il  valore  massimo   di
riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle  polizze  o
per l'adesione ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti  contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 
  3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da  assicurare
o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e  l'id
varieta' per i prodotti vegetali di cui all'allegato 2  -  seconda  e
quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione  dei  rischi,
di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162  e  nel  Piano
assicurativo individuale, o nel Piano di mutualizzazione individuale,
e devono essere riscontrabili sulle polizze,  o  sui  certificati  di
adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica
annuale. 
  4. Il prezzo unitario massimo  per  le  produzioni  biologiche  non
comprese nell'elenco allegato puo'  essere  determinato  maggiorando,
fino al massimo  del  50  per  cento,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del periodo di conversione. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, sulle polizze, o sui certificati  di
adesione alle polizze collettive, deve essere riportata  la  dicitura
«produzione biologica» e al medesimo certificato deve essere allegato
l'attestato dell'Organismo di controllo preposto  per  le  successive
verifiche da parte dell'Autorita' competente.