Art. 2 
 
  Il periodo di collocamento avra' inizio alle ore 9,00 del 6  luglio
2020 e terminera' alle ore 13,00 del 10 luglio 2020,  salvo  chiusura
anticipata. 
  Il collocamento non prevede eventuali riparti, ne' sara'  applicato
alcun tetto  massimo  assicurando  la  completa  soddisfazione  degli
ordini,  salvo  facolta'  da  parte   del   Ministero   di   chiudere
anticipatamente l'emissione. Tale chiusura  anticipata  che  comunque
non potra' avere luogo prima delle ore  17,30  del  terzo  giorno  di
collocamento (8 luglio),  verra'  comunicata  entro  il  termine  del
secondo giorno di collocamento oppure entro le ore 13,00 dello stesso
terzo giorno. 
  Qualora la chiusura anticipata avvenga  nella  quarta  giornata  di
collocamento, la medesima avra' luogo non prima delle ore 14,00 e  la
relativa  comunicazione  verra'  effettuata  al  termine  del  giorno
precedente dal Ministero dell'economia e delle  finanze  e  da  Borsa
italiana. 
  Con apposito decreto di accertamento, da emanarsi entro  il  giorno
10 luglio 2020, verranno  stabiliti  i  tassi  cedolari  reali  annui
definitivi, fissati sulla base dell'andamento del mercato, nonche' il
quantitativo dei titoli emessi, salvo chiusura anticipata. 
  Nel caso in cui la chiusura  anticipata  si  verificasse  alle  ore
17,30 del terzo giorno di collocamento (8 luglio) o del quarto giorno
di  collocamento  (9  luglio),  il  decreto  di  accertamento  verra'
emanato, all'apertura della giornata successiva. 
  I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui  all'art.
1. 
  Sono  ammessi  a  partecipare  al  collocamento   i   risparmiatori
individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie  di
investitori,  cosi'  come   riportati   nell'allegato   alla   scheda
informativa del titolo - BTP Futura emissione per emergenza  COVID-19
e rilancio dell'economia - Prima emissione - pubblicata dal Ministero
dell'economia e delle finanze ed individuati nel  citato  Information
memorandum del 3 luglio  2020,  sono:  A)  Persone  fisiche  comunque
classificate; B) Soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti
qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3
del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue  successive  modifiche  ed
integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti  al  dettaglio  divenuti
professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato  3  del
regolamento CONSOB  n.  20307/2018  e  sue  successive  modifiche  ed
integrazioni),   che   ai   fini   dell'operazione   dovranno   farsi
identificare come soggetti  al  dettaglio  dall'intermediario  a  cui
inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far  risultare
all'intermediario  tale  loro  qualifica;  C)  Societa'  di  gestione
autorizzate  alla  prestazione  del  servizio  di  gestione  su  base
individuale di portafogli di investimento per conto  delle  categorie
definite ai punti A) e B); D) intermediari autorizzati abilitati alla
gestione  dei  portafogli  individuali  per  conto  delle   categorie
definite ai punti A)  e  B);  E)  Societa'  fiduciarie  che  prestano
servizi di gestione di portafogli  di  investimento,  anche  mediante
intestazione  fiduciaria,  esclusivamente  per   conto   di   clienti
appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B). 
  La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il  Mercato
telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito  da  Borsa
Italiana S.p.a., e' affidata a Banca IMI S.p.a. ed a UniCredit S.p.a.
Spa nella qualita' di dealers, e ai co-dealers Banca Akros  S.p.a.  -
Gruppo banco BPM e Banca Sella Holding  S.p.A.,  con  il  compito  di
coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime. 
  Con i medesimi istituti e' concluso un accordo di sottoscrizione in
data  3  luglio  2020,  al  fine  di  regolare  l'attivita'  connessa
all'emissione dei titoli. 
  Ai predetti istituti, Banca IMI  S.p.a.,  Unicredit  S.p.a.,  Banca
Akros S.p.a. - Gruppo BPM e Banca Sella Holding S.p.a., a fronte  del
servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle  finanze
per il collocamento dell'emissione e per  l'attivita'  di  quotazione
sul  mercato   secondario,   verra'   corrisposta   una   commissione
complessivamente pari allo 0,5 per mille del  capitale  nominale  dei
titoli emessi, cosi' suddivisa: 
    0,02% a ciascun dealer; 
    0,005% a ciascun co-dealer. 
  La commissione da attribuire ai co-dealers verra'  corrisposta  per
il tramite di Banca IMI S.p.A. e  Unicredit  S.p.a.,  in  conformita'
all'accordo di sottoscrizione. 
  Agli intermediari finanziari che partecipano  alla  raccolta  degli
ordini della clientela ammessa  alla  distribuzione  dei  BTP  Futura
viene riconosciuta una commissione di importo pari al 7,5  per  mille
dell'ammontare  nominale  complessivo  degli   ordini   di   acquisto
rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento. 
  Tale commissione verra' corrisposta tramite le sopra nominate Banca
IMI S.p.a.  e  UniCredit  S.p.a.,  che  la  riverseranno  agli  altri
operatori  partecipanti  al  MOT  ai  fini  del  riconoscimento  agli
intermediari che ne hanno diritto. Per aventi  diritto  si  intendono
gli  intermediari  che  prestano  il  servizio  di  investimento  nei
confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero  che,  nell'ambito
dell'attivita' di raccolta degli ordini di acquisto di  titoli  dalla
propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o
indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione
sul MOT,  presteranno  i  servizi  e  le  attivita'  di  investimento
dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della  ricezione  e
trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico  della  finanza
(TUF), in conformita' con le disposizioni del decreto trasparenza. 
  Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli
individuali e le societa' fiduciarie che partecipano al collocamento,
per conto di  soggetti  ammessi  a  partecipare  alla  medesima,  non
riceveranno tale commissione in quanto considerati  alla  stregua  di
acquirenti finali. 
  La responsabilita'  di  accertare  la  natura  dell'investitore  e,
dunque,  la  legittimazione   a   partecipare   alla   procedura   di
collocamento,  spetta  all'intermediario  di   prossimita'   rispetto
all'investitore,  ossia   all'intermediario   che   riceve   l'ordine
direttamente dall'acquirente finale. 
  Tale ordine potra' essere effettuato allo sportello o  mediante  il
sistema home banking, abilitato al trading on line. 
  Alla clientela non dovra' essere applicato alcun  onere,  da  parte
dei predetti intermediari,  a  fronte  della  raccolta  degli  ordini
durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione  di
quanto previsto dal decreto trasparenza. 
  Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 16
luglio 2020 per il tramite di Banca IMI S.p.a. e Unicredit S.p.a. 
  Terminato il periodo  di  collocamento,  le  proposte  di  acquisto
validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili. 
  Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT (di seguito  «MOT»),
gestito  da  Borsa   italiana   S.p.a.,   provvedera'   all'attivita'
concernente la distribuzione dei  titoli  ed  i  relativi  ordini  di
acquisto, nonche'  ad  ogni  attivita'  connessa  e  conseguente,  in
conformita' al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa
italiana S.p.a. 
  I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT, prima della data di
regolamento  dei  titoli,  mediante  l'abbinamento  di  proposte   di
vendita, immesse dai dealers nel corso del periodo di  distribuzione,
e di proposte di acquisto immesse  dagli  operatori  partecipanti  al
MOT, ivi inclusi i dealers, sia  per  conto  proprio  che  per  conto
terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 14  luglio
2020. 
  Ferme  restando   le   limitazioni   applicabili   ai   destinatari
dell'offerta e al premio fedelta' di cui all'Information  memorandum,
i dealers ed i co-dealers, al  fine  di  adempiere  agli  impegni  di
quotazione  a  partire  dall'avvio  delle   negoziazioni   ufficiali,
immetteranno nel corso  del  periodo  di  distribuzione  proposte  di
acquisto  dei  titoli  per  conto  proprio,  conformemente  a  quanto
indicato nel testo unico, per un ammontare nominale di titoli pari  a
euro 25.000.000 (venticinquemilioni) per ciascun dealer e pari a euro
10.000.000 per ciascun  co-dealer.  I  titoli  cosi'  acquistati  dai
dealers e dai co-dealers  non  attribuiscono  alcun  premio  fedelta'
(come definito nell'Information memorandum) in conformita'  a  quanto
indicato nell'Information memorandum stesso. Inoltre i dealers  ed  i
co-dealers, si impegnano a  chiedere  a  Monte  titoli  entro  cinque
giorni lavorativi dalla data di regolamento, la modifica  del  codice
ISIN dei titoli  dagli  stessi  acquistati  (dal  codice  con  premio
fedelta' al  codice  senza  premio  fedelta'),  in  conformita'  alle
disposizioni operative impartite da Monte titoli. 
  Ai BTP Futura  verra'  assegnato  un  codice  ISIN  con  il  premio
fedelta' durante il periodo di collocamento sul MOT e un codice  ISIN
senza premio fedelta', che sara' quello di mercato. A  partire  dalla
data di regolamento,  il  codice  ISIN  con  premio  fedelta'  verra'
sostituito  dal  codice  ISIN  senza  premio  fedelta'   al   momento
dell'eventuale   vendita   dei   titoli   sul   mercato   secondario.
Esclusivamente ai possessori di titoli individuati tramite il  codice
ISIN con premio fedelta' verra' corrisposto, a  scadenza,  il  premio
fedelta'. 
  Gli   intermediari   dovranno   mantenere   l'individuazione    dei
risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con  codice
ISIN con premio fedelta'  sino  alla  scadenza  dei  medesimi,  dando
comunicazione delle relative quantita' alla Monte titoli S.p.a.,  che
a sua volta comunichera' mensilmente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.