Art. 6 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi, del premio di fedelta' e del rimborso del capitale, ai BTP
Futura si applicano le disposizioni del decreto  legislativo  del  1°
aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed  integrazioni,  nonche'
quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997 n. 461. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.