Art. 3 
 
                       Riparto del contributo 
 
  1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2,  e'
determinato  per  l'anno  2017  in  euro  2.017.940,00  (due  milioni
diciassette mila novecentoquaranta) aggiornato al tasso di inflazione
previsto per il medesimo anno. 
  2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati
ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo  n.  152
del 2006, per l'anno 2017 e' individuato nell'allegato e  si  compone
di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una
quota commisurata al valore della produzione attestato  nel  bilancio
d'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2016  oppure,  se  non  ancora
depositato presso il registro delle imprese, nel precedente  bilancio
d'esercizio. 
  3. Per i sistemi di  gestione  autonoma  dei  rifiuti  condotti  da
imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio  sistema
autonomo,  svolgono  anche  altre  attivita'  economiche,  la   quota
variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo
criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base  al  valore
della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio
2016 che risulti attestato da  una  primaria  societa'  di  revisione
contabile iscritta al Registro dei revisori legali.