Art. 3 Riparto del contributo 1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, e' determinato per l'anno 2017 in euro 2.017.940,00 (due milioni diciassette mila novecentoquaranta) aggiornato al tasso di inflazione previsto per il medesimo anno. 2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'anno 2017 e' individuato nell'allegato e si compone di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una quota commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 oppure, se non ancora depositato presso il registro delle imprese, nel precedente bilancio d'esercizio. 3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, la quota variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio 2016 che risulti attestato da una primaria societa' di revisione contabile iscritta al Registro dei revisori legali.