Art. 6 
 
                   Durata del contratto e rinnovo 
 
  1. Il prezzo, definito al termine della  procedura  negoziale  come
prezzo ex fabrica, e' valido per un  periodo  di  ventiquattro  mesi,
fatte salve le diverse clausole contrattuali, di cui all'art. 4. 
  2. Qualora sopravvengano modifiche delle  indicazioni  terapeutiche
e/o della posologia, tali da far prevedere una variazione del livello
di utilizzazione del farmaco, ciascuna delle parti puo' riavviare  la
procedura negoziale anche prima della scadenza del termine. 
  3. Fatte salve le disposizioni di  cui  all'art.  5,  l'AIFA  puo',
altresi', riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale  con
l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le  procedure  negoziali  per
riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso  in  cui
intervengano  medio  tempore  variazioni  del  mercato  tali  da  far
prevedere  un  eccessivo  incremento  del  livello  di  utilizzo  del
medicinale  ovvero   da   configurare   un   rapporto   costo-terapia
sfavorevole  rispetto  alle  alternative  presenti   nel   Prontuario
farmaceutico nazionale. Inoltre, l'AIFA puo' riavviare  la  procedura
nel caso in cui intervengano nuove  evidenze  sulla  efficacia  e  la
sicurezza  del  farmaco,  tali  da   far   ritenere   modificato   il
posizionamento in terapia o che ridimensionino in maniera sostanziale
i benefici clinici stimati al momento della negoziazione, cosi'  come
in caso di conclamata carenza del medicinale sul mercato italiano. 
  4. Il contratto si intende  rinnovato  per  ulteriori  ventiquattro
mesi, alle  condizioni  previste  per  il  rinnovo  automatico,  gia'
negoziate in sede di definizione del  contratto,  qualora  una  delle
parti  non  faccia  pervenire  almeno  sessanta  giorni  prima  della
scadenza naturale del  contratto,  una  proposta  di  modifica  delle
condizioni,  nel  qual  caso  l'amministrazione  apre  la   procedura
negoziale secondo le modalita' gia' previste all'art. 3 e  fino  alla
conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente.