Art. 2 Compiti dell'autorita' 1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 recante «Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale», e relativi aggiornamenti come pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, l'Autorita' individua le aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2. 2. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono essere aggregate in macroaree qualora cio' risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicita' della fornitura del gas naturale nel servizio di ultima istanza. 3. L'Autorita' inoltre: a) definisce le modalita' tecniche ed operative per la fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale e le condizioni economiche della fornitura; b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti selezionati per il servizio di ultima istanza devono prestare; c) predispone la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, dei soggetti fornitori del servizio di ultima istanza, tramite l'Acquirente unico S.p.a.; d) verifica e, se necessario, aggiorna i meccanismi di incentivazione dell'uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza; e) disciplina le modalita' di subentro del soggetto fornitore del servizio di ultima istanza del gas naturale nelle capacita' di trasporto e di distribuzione del gas naturale dei fornitori da sostituire; f) verifica e, se necessario, aggiorna le informazioni che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza del gas naturale devono riportare nei documenti di fatturazione affinche' tutti i clienti finali che accedono a detto servizio abbiano una chiara informazione: del prezzo della fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza e della sua variazione in aumento, finalizzata a disincentivare la permanenza del cliente finale nel servizio stesso; della facolta' per il cliente finale di ottenere la cessazione del servizio di ultima istanza, stipulando un contratto di fornitura di gas naturale con un nuovo venditore senza necessita' di comunicarne il recesso al fornitore uscente.