Art. 2 
 
                       Compiti dell'autorita' 
 
  1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di  cui  al  decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico  19  gennaio  2011  recante
«Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas
naturale», e relativi aggiornamenti come pubblicati sul sito internet
del Ministero dello sviluppo economico, l'Autorita' individua le aree
geografiche ove svolgere il  servizio  di  ultima  istanza  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1 e 2. 
  2. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono  essere  aggregate
in  macroaree  qualora  cio'  risulti  necessario  per  garantire  la
sicurezza e/o l'economicita' della fornitura  del  gas  naturale  nel
servizio di ultima istanza. 
  3. L'Autorita' inoltre: 
  a) definisce le modalita' tecniche ed operative  per  la  fornitura
del servizio di ultima istanza  del  gas  naturale  e  le  condizioni
economiche della fornitura; 
  b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti selezionati per
il servizio di ultima istanza devono prestare; 
  c) predispone la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, dei
soggetti  fornitori  del  servizio   di   ultima   istanza,   tramite
l'Acquirente unico S.p.a.; 
  d)  verifica  e,  se   necessario,   aggiorna   i   meccanismi   di
incentivazione dell'uscita dei clienti finali dal servizio di  ultima
istanza; 
  e) disciplina le modalita' di subentro del soggetto  fornitore  del
servizio di ultima  istanza  del  gas  naturale  nelle  capacita'  di
trasporto e di  distribuzione  del  gas  naturale  dei  fornitori  da
sostituire; 
  f) verifica e,  se  necessario,  aggiorna  le  informazioni  che  i
soggetti fornitori del servizio di ultima istanza  del  gas  naturale
devono riportare nei documenti  di  fatturazione  affinche'  tutti  i
clienti finali che accedono  a  detto  servizio  abbiano  una  chiara
informazione: 
  del  prezzo  della  fornitura  del  gas  naturale  nell'ambito  del
servizio di  ultima  istanza  e  della  sua  variazione  in  aumento,
finalizzata a disincentivare la permanenza  del  cliente  finale  nel
servizio stesso; 
  della facolta' per il cliente finale di ottenere la cessazione  del
servizio di ultima istanza, stipulando un contratto di  fornitura  di
gas naturale con un nuovo venditore senza necessita'  di  comunicarne
il recesso al fornitore uscente.