Art. 2 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 14 luglio 2020, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». In deroga a quanto previsto agli articoli 10, secondo comma e 12, secondo comma, del decreto di massima, cosi' come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della tranche supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della tranche relativa al titolo oggetto della presente emissione sara' pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sara' pari al 20% e sara' calcolato per il 15% sulla base della performance sul mercato primario per il restante 5% sulla base della performance sul mercato secondario. In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel primo comma, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalita' concordate dalle due istituzioni. La provvigione di collocamento, pari allo 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verra' corrisposta secondo le modalita' di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.