Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno
14 luglio 2020,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». 
  In deroga a quanto previsto agli articoli 10, secondo comma  e  12,
secondo comma, del decreto  di  massima,  cosi'  come  modificato  ed
integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n.  31383  del
16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo  della  tranche
supplementare  ed  alla  percentuale   spettante   nel   collocamento
supplementare, l'importo della tranche  relativa  al  titolo  oggetto
della presente emissione sara' pari  al  20%.  La  percentuale  delle
quote da attribuire agli specialisti nel  collocamento  supplementare
sara' pari al 20% e sara' calcolato  per  il  15%  sulla  base  della
performance sul mercato primario per il restante 5% sulla base  della
performance sul mercato secondario. 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia  ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, anche  in  deroga  a  quanto  previsto
dagli articoli citati nel primo comma,  ciascuno  per  le  rispettive
competenze, possono  scegliere  di  svolgere  le  operazioni  d'asta,
relative al  titolo  oggetto  della  presente  emissione,  da  remoto
mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di  modalita'
concordate dalle due istituzioni. 
  La provvigione  di  collocamento,  pari  allo  0,10%  del  capitale
nominale sottoscritto, verra' corrisposta secondo le modalita' di cui
all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.