Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle istanze presentate dopo la data di entrata in vigore del decreto medesimo. 2. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il presente decreto e' reso disponibile nel sito istituzionale del Ministero della salute. Roma, 30 giugno 2020 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1556