Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
istanze presentate dopo la data di  entrata  in  vigore  del  decreto
medesimo. 
  2. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  sessantesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana. 
  3. Il presente decreto e' reso disponibile nel  sito  istituzionale
del Ministero della salute. 
    Roma, 30 giugno 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1556