Art. 6 
 
  Il regolamento  dei  titoli  sottoscritti  sara'  effettuato  dagli
assegnatari il 24 luglio 2020, al  prezzo  di  aggiudicazione  e  con
corresponsione   di   dietimi   d'interesse    lordi    per    giorni
centoquarantacinque. A tal fine, la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad
inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel
servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari  al  giorno
di regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. 
  Il 24 luglio 2020 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la
Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti. 
  La predetta Sezione di Tesoreria rilascera'  per  detti  versamenti
separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con
imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto
parlamentare 4.1.1.) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed
al capitolo 3240, art. 3 (unita' di  voto  parlamentare  2.1.3.)  per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. 
  La Banca d'Italia trasmettera' alla Monte  Titoli  S.p.a.  l'elenco
dei titoli di Stato emessi.