Art. 112 Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza 1. In considerazione della particolare gravita' dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorche' appartenente alla provincia di Milano, e' riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: «Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi 1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto. 4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonche' quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attivita' istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. 6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. 7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata e' versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata e' versata entro il 18 dicembre 2020. 9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.»