Art. 224 Misure in favore della filiera agroalimentare 1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»; b) al comma 4-bis, dopo le parole «per l'anno 2020», sono inserite le seguenti «, in alternativa all'ordinario procedimento,». 2. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.»; b) dopo il comma 3-novies e' aggiunto il seguente: « 3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali e' necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attivita' di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO. »; c) il comma 4-sexies e' sostituito dal seguente: « 4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. ». 3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate.»; b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis.In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove e' ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione.». 4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole «entro il termine di tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi».Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.». 5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: « 4-octies. In relazione alla necessita' di garantire l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), come modificato dalla presente legge: «Art. 10-ter (Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune). 1. Allo scopo di alleviare le gravi difficolta' finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, e' autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC). 2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative. 3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. 4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC. 4-bis. Per l'anno 2020, in alternativa all'ordinario procedimento, l'anticipazione di cui al presente articolo e' concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.» - Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 78 Misure in favore del settore agricolo e della pesca 1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo e' concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione". 1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23, della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto. 1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa informativa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate le ulteriori modalita' di attuazione dei commi 1 e 1-bis. 1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidita' alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva. 1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni: a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID- 19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonche' per la sospensione dell'attivita' economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis " nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamita' naturale, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis " nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID- 19 ne' indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale. 2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli. 2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole"; b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole". 2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale. 2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validita' annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attivita' anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessita' di ulteriori accertamenti medici. 2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro e' tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma. 2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralita', mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non e' tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneita' del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati. 2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali". 2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonche' mediante l'annotazione in appositi registri. 2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonche' le modalita' di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l'annotazione e' assolta con la registrazione nei predetti registri. 2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. 2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunita' urbane in virtu' della chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati. 3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la piu' ampia operativita' delle filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalita' di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e' tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorita' sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID- 19, e' altresi' consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonche' l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026. Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento. 3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneita' sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilita', anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere a seguito della cessazione delle predette misure urgenti. 3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,". 3-sexies. La validita' dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e' prorogata al 31 dicembre 2020. 3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19, sono disposti, d'intesa con le regioni, i comuni interessati e le autorita' sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti. 3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati all'anno 2020 dall'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' pubblicato entro il 30 settembre 2020. 3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG); 3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali e' necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attivita' di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. 4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e' autorizzato all'apertura di un'apposita contabilita' speciale. 4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis. 4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. 4-septies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identita'. In alternativa e' consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalita' sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle amministrazioni pubbliche locali, alle universita' e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati. 4-octies. In relazione alla necessita' di garantire l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 4-novies. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016.» - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo 1. Il Ministero istituisce uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2. Ogni unita' vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta nello schedario viticolo. 3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1º marzo di ogni anno l'amministrazione competente presenta alla Commissione europea un inventario aggiornato del potenziale produttivo. 4. Lo schedario viticolo e' gestito dalle regioni secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale. 5. Ai vigneti iscritti nello schedario viticolo e' attribuita l'idoneita' alla produzione di uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici delle unita' vitate, fatte salve le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. I dati presenti nello schedario viticolo, validati dalle regioni, non possono essere oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di errore evidente o colpa grave. Le regioni, in base ai disciplinari di produzione, individuano la modalita' di attribuzione dell'idoneita', anche in via provvisoria. 6. Le regioni rendono disponibili i dati dello schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 in riferimento alle singole denominazioni di competenza. 7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e' gestito nell'ambito dei servizi del SIAN. 8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le regioni, adeguano le procedure di gestione e controllo, nonche' quelle di periodico aggiornamento degli usi del suolo nell'ambito del GIS, affinche' i dati relativi alle superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questo notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT. 9. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le relative DO e IG e le procedure informatiche per la gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto, nonche' per la gestione dei dati contenuti nello schedario anche ai fini della rivendicazione produttiva. 10. La resa massima di uva per ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP e' pari o inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate. 10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove e' ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione.» - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche' coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacita' lavorativa della sua famiglia. La prelazione non e' consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune. Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti. Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e' sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge. In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e' differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito. Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione. Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici. L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma e' demandato allo Ispettorato agrario provinciale competente per territorio. Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore.» - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattierocaseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi 1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonche' quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138. 2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori. 2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato. 3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino. 4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni. 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo. 7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»