Art. 48 bis Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. 2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,comma 5, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: «Art. 92 Variazioni delle rimanenze 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. Omissis.» - Si riporta il testo degli articoli 8 e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE): «Art. 8 Sezione A e B del Registro 1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti in conformita' del presente decreto legislativo. Le societa' di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento. 2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attivita' di revisione legale o che collaborano a un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale, o che hanno svolto le predette attivita' nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita sezione denominata «Sezione A». 3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualita' di cui all'articolo 20. 4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonche' al pagamento del contributo annuale di iscrizione.» «Art. 10 Indipendenza e obiettivita' 1. - 11. Omissis 12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi. Omissis.» - Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei rifermenti normativi all'art. 26. - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.