Art. 4 
 
       Modifiche al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018 
 
  1. L'art. 2 (Definizioni), comma 1, e' modificato come segue: 
    a.  dopo  la  lettera  i)  e'  aggiunta  la   seguente:   «i-bis)
«Consulenza su base indipendente»: la consulenza  prevista  dall'art.
24-bis, comma 2, del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione finanziaria»; 
    b. La lettera j) e' sostituita  dalla  seguente:  «contraente»  o
«cliente»: la persona fisica o giuridica in  favore  della  quale  un
distributore svolge attivita' di distribuzione assicurativa; 
    c. dopo la lettera n)  e'  aggiunta  la  seguente:  «n-bis)  "DIP
aggiuntivo IBIP": documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo
per i prodotti  d'investimento  assicurativi  come  disciplinato  dal
regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto  2018  recante  disposizioni  in
materia di informativa,  pubblicita'  e  realizzazione  dei  prodotti
assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209 - codice delle assicurazioni private;»; 
    d. la lettera q) e'  sostituita  dalla  seguente:  «distribuzione
assicurativa»: le attivita' consistenti  nel  fornire  consulenza  in
materia  di  contratti  di  assicurazione,  proporre   contratti   di
assicurazione o compiere altri atti preparatori  relativi  alla  loro
conclusione,   concludere   tali   contratti   ovvero    collaborare,
segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione  ed  esecuzione,
inclusa la fornitura di  informazioni  relativamente  a  uno  o  piu'
contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti  dal  cliente
tramite un sito internet o altri mezzi e la  predisposizione  di  una
classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi
e  tra  prodotti  o  lo  sconto  sul  premio  di  un   contratto   di
assicurazione, se il cliente e' in grado di stipulare direttamente  o
indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet
o altri mezzi;» 
    e.  dopo  la  lettera  q)  e'  inserita  la   seguente:   «q-bis)
«distribuzione  riassicurativa»:  le  attivita',  anche  quando  sono
svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un
intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire  consulenza  in
materia  di  contratti  di  riassicurazione,  proporre  contratti  di
riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla  loro
conclusione,   concludere   tali   contratti   ovvero    collaborare,
segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione»;» 
    f.  dopo  la  lettera  y),  e'  inserita  la  seguente:   «y-bis)
«incentivo»: secondo quanto previsto dall'art. 2, par.  1,  (2),  del
regolamento delegato (UE) 2359/2017, qualsiasi onorario,  commissione
o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa
in relazione  alla  distribuzione  di  un  prodotto  di  investimento
assicurativo,  a  o  da  qualsiasi  soggetto  diverso   dal   cliente
interessato dalla transazione in  questione  o  da  un  soggetto  che
agisca per conto di tale cliente;»; 
    g. dopo la lettera bb) e' aggiunta la seguente:  «bb-bis)  «KID»:
il  documento  contenente  le  informazioni  chiave  per  i  prodotti
d'investimento  assicurativi,  come  disciplinato   dal   regolamento
delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il  regolamento
(UE) n.  1286/2014  del  26  novembre  2014,  relativo  ai  documenti
contenenti le informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al
dettaglio e assicurativi preassemblati;»; 
    h. dopo la lettera oo) sono aggiunte le seguenti: 
      «oo-bis) «regolamento (UE) 2017/565»: il  regolamento  delegato
(UE) n. 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra  la
direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
quanto  riguarda  i  requisiti  organizzativi  e  le  condizioni   di
esercizio  dell'attivita'  delle  imprese  di   investimento   e   le
definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva; 
      oo-ter) «regolamento (UE) 2017/2359»: il  regolamento  delegato
(UE) n. 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra
la direttiva (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda gli  obblighi  di  informazione  e  le  norme  di
comportamento  applicabili  alla   distribuzione   di   prodotti   di
investimento assicurativi; 
      oo-quater)     «direttiva delegata      (UE)      n. 2017/593»:
direttiva delegata (UE) n. 2017/593 della Commissione  del  7  aprile
2016 che integra la direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio per quanto riguarda  la  salvaguardia  degli  strumenti
finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi  di  governance  dei
prodotti e le regole applicabili per  la  fornitura  o  ricezione  di
onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;»; 
    i. dopo la lettera ss), e' aggiunta la seguente: «ss-bis) «schema
di incentivazione»: secondo quanto previsto dall'art. 2, par. 1, (3),
del regolamento delegato (UE) n. 2359/2017, un insieme di  norme  che
disciplinano il pagamento  degli  incentivi,  incluse  le  condizioni
secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti;». 
  2. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, lettera b) sono soppresse le  parole  «ed  eventuali
sedi secondarie»; 
  b) al comma 2, lettera a) la parola «nella»  e'  sostituti  con  la
parola «nelle». 
  3. Il comma  4  dell'art.  11  (Contratto  di  assicurazione  della
responsabilita' civile) e' sostituito dal seguente: «4.  I  massimali
di copertura del contratto sono  di  importo  almeno  pari  a  quanto
previsto dalla normativa europea.» 
  4. All'art. 17,  comma  1  (Requisiti  per  l'iscrizione)  dopo  la
lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) essere in possesso di  un
titolo di studio non inferiore al diploma  di  istruzione  secondaria
superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure
quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o  di  un
titolo di studio estero equipollente.». 
  5. L'art. 22, comma 1 (Requisiti  per  l'iscrizione  delle  persone
fisiche) e' modificato come segue: 
  a) al comma 1 dopo le  parole  «ovvero  nell'Elenco  annesso»  sono
aggiunte le seguenti «abilitato ad operare in  Italia  in  regime  di
stabilimento,»; 
  b) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:  «c-bis)  essere  in
possesso  di  un  titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma  di
istruzione secondaria superiore rilasciato  a  seguito  di  corso  di
durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.». 
  6. Al comma  1  dell'art.  23  (Requisiti  per  l'iscrizione  delle
societa'), dopo le parole:  «Le  societa'  addette  all'attivita'  di
distribuzione al di fuori  dei  locali  dell'intermediario,  iscritto
nelle sezioni A,  B,  D  o  F»  sono  aggiunte  le  seguenti  «ovvero
nell'Elenco annesso, abilitato ad operare  in  Italia  in  regime  di
stabilimento,». 
  7. Al comma 1 dell'art. 24 dopo le parole «nelle sezioni A, B, o F»
sono aggiunte le seguenti «ovvero nell'Elenco annesso,  abilitato  ad
operare in Italia in regime di stabilimento,». 
  8. Al comma  1  dell'art.  25  (Modalita'  d'iscrizione),  dopo  le
parole: «iscritto nelle sezioni  A,  B,  D  o  F»  sono  aggiunte  le
seguenti: «ovvero nell'elenco annesso, abilitato ad operare in Italia
in regime di stabilimento,». 
  9. Al comma  1  dell'art.  26  (Requisiti  per  l'iscrizione  delle
persone fisiche) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:  «c-bis)
essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore rilasciato  a  seguito  di  corso  di
durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;». 
  10. All'art. 37 (Collaborazione  tra  autorita'),  le  parole  «dal
protocollo di Lussemburgo» sono sostituite con «dai  vigenti  accordi
europei di collaborazione tra le autorita' competenti». 
  11. L'art. 41  (Modalita'  di  esercizio  dell'attivita'  da  parte
dell'impresa) e' modificato come segue: 
    a) al comma 2, dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la  seguente:
«b-bis) essere in possesso di un titolo di studio  non  inferiore  al
diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato  a  seguito  di
corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal  corso
annuale  previsto  per  legge  o  di  un  titolo  di  studio   estero
equipollente.»; 
    b) al comma 6, dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la  seguente:
«b-bis) essere in possesso di un titolo di studio  non  inferiore  al
diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato  a  seguito  di
corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal  corso
annuale  previsto  per  legge  o  di  un  titolo  di  studio   estero
equipollente.». 
  12. L'art. 42 e' modificato come segue: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. La collaborazione orizzontale e' formalizzata in un accordo
scritto  tra  gli  intermediari.  Gli  intermediari  che  partecipano
all'accordo assicurano: 
  a) che  le  informazioni  relative  alla  percezione  di  tutte  le
remunerazioni, per le quali e' prevista la comunicazione prima  della
sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente; 
  b) che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all'attivita'
di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del  regolamento  Ivass
n. 41 del 2018 siano comunicate all'impresa di assicurazione; 
  c) il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni  regolamentari
Ivass in materia di requisiti di governo  e  controllo  dei  prodotti
assicurativi; 
        d) il rispetto dell'obbligo di inserimento negli allegati 4 e
4-bis della corretta e completa informativa in relazione al fatto che
l'attivita' e' svolta in collaborazione tra piu' intermediari, di cui
e' indicata l'identita', la sezione di appartenenza e il ruolo svolto
dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.». 
    b)  dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  La
sottoscrizione dell'accordo di cui al comma  4  e'  comunicata  dagli
intermediari  alle  rispettive  imprese  di  assicurazione   mandanti
interessate.». 
  13. All'art. 44, i commi 4 e 5 sono abrogati. 
  14. L'art. 46 e' modificato come segue: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. La funzione di verifica di conformita'  delle  norme  delle
imprese   redige   annualmente   una    relazione    da    sottoporre
all'approvazione dell'organo amministrativo e da inoltrare all'Ivass,
che illustri: 
  a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini  della  verifica  della
corretta  attuazione  delle  politiche  e  procedure  adottate  e  le
relative risultanze; 
  b) le eventuali criticita' rilevate e le misure adottate o ritenute
necessarie; 
  c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche  e  delle
procedure; 
  d) gli elementi relativi alle verifiche e alle  analisi  effettuate
in relazione agli adempimenti di cui all'art. 30-decies del codice  e
relative disposizioni di attuazione, funzionali al corretto controllo
della distribuzione. 
  15.  Al  comma  1  dell'art.  48  (Requisiti  per  lo   svolgimento
dell'attivita') dopo la lettera b) e' aggiunta la  seguente:  «b-bis)
il possesso di un titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma  di
istruzione secondaria superiore rilasciato  a  seguito  di  corso  di
durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.». 
  16. L'art. 52 e' modificato come segue: 
    «1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le  disposizioni  di
cui ai capi II e III si  applicano  all'esercizio  dell'attivita'  di
distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti  assicurativi
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi effettuata: 
  a) dagli intermediari iscritti nel registro; 
  b) dagli addetti a tale attivita' operanti all'interno  dei  locali
dell'intermediario  per  il  quale  operano,  con  esclusione   degli
articoli 53, 63, 64 e 67 
  c) dalle imprese di  assicurazione  o  riassicurazione  e  relativi
dipendenti,   laddove   esercitino   direttamente   l'attivita'    di
distribuzione; 
  d) agli  intermediari  assicurativi  a  titolo  accessorio  di  cui
all'art. 3, comma 4, nei limiti di  quanto  previsto  dall'art.  107,
comma 5, del codice. 
  2. Le disposizioni di  cui  ai  capi  II-bis  e  III  si  applicano
all'esercizio  dell'attivita'   di   distribuzione   assicurativa   e
riassicurativa di prodotti d'investimento assicurativi effettuata: 
  a) dagli iscritti nel registro nelle  sezioni  A  e  B  e  relativi
collaboratori iscritti nella sezione E, inclusi gli  addetti  a  tale
attivita' all'interno dei  locali  dell'intermediario  per  il  quale
operano, e dagli iscritti nel registro nella sezione C; 
  b) dalle imprese di  assicurazione  o  riassicurazione  e  relativi
dipendenti,   laddove   esercitino   direttamente   l'attivita'    di
distribuzione.». 
  17. La rubrica del capo II del titolo II, parte III, e'  sostituita
come  segue:  «Regole  di  comportamento  per  la  distribuzione  dei
prodotti   assicurativi   diversi   dai    prodotti    d'investimento
assicurativi». 
  18. L'art. 56  (Informativa  precontrattuale)  e'  sostituito  come
segue: 
    «Art. 56  (Informativa  precontrattuale).  -  1.  I  distributori
consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione  di
una proposta  o,  qualora  non  prevista,  della  conclusione  di  un
contratto di assicurazione, le informazioni di cui all'allegato 3. In
occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il  distributore
consegna o trasmette le informazioni di cui all'allegato  3  solo  in
caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. 
    2. I distributori rendono disponibile per il pubblico nei  propri
locali, anche avvalendosi  di  apparecchiature  tecnologiche,  oppure
pubblicano su un sito internet ove utilizzato  per  la  promozione  e
collocamento   di   prodotti   assicurativi,   dando   avviso   della
pubblicazione nei propri locali: 
  a) l'elenco recante la  denominazione  della  o  delle  imprese  di
assicurazione con le  quali  l'intermediario  ha  rapporti  d'affari,
anche sulla base di una collaborazione orizzontale o  di  lettere  di
incarico; 
  b) le informazioni di cui all'allegato 3; 
  c) l'elenco degli obblighi di  comportamento  di  cui  all'allegato
4-ter. 
  3.  Le  informazioni  di  cui   al   comma   2,   sono   aggiornate
periodicamente e comunque almeno trimestralmente. 
  4. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o,  qualora  non
prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione,  i
distributori consegnano o trasmettono al contraente: 
  a)  copia  di  una  dichiarazione,  conforme  al  modello  di   cui
all'allegato 4, che contiene notizie sul modello e sull'attivita'  di
distribuzione,  sulla  consulenza  fornita  e   sulle   remunerazioni
percepite; 
  b)  la  documentazione   informativa   precontrattuale   e   quella
contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni; 
  c) nel caso di offerta fuori  sede  e  nel  caso  di  distribuzione
mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento  conforme
all'allegato 4-ter. 
    5. L'informativa precontrattuale: 
  a) e' scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro  e  sintetico,
cosi' da  facilitare  la  comprensione  delle  informazioni  in  essa
contenute.  E'  in  ogni  caso  assicurata   la   completezza   delle
informazioni essenziali; 
  b) e' presentata e strutturata in modo tale da essere chiara  e  di
facile lettura; 
  c) ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm; 
  d) se prodotta a colori, non deve  essere  meno  comprensibile  nel
caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero. 
  6.  In  caso  di  collaborazione  orizzontale,  gli   obblighi   di
informativa  previsti  dal  presente   regolamento   sono   adempiuti
dall'intermediario che entra in contatto con il contraente. 
  7. La documentazione di cui ai commi 1  e  4  puo'  essere  fornita
tramite un sito internet  purche'  ricorrano  le  condizioni  di  cui
all'art. 120-quater, comma 5, del codice. Il distributore e' in  ogni
caso  responsabile  della  veridicita',  dell'aggiornamento   e   del
contenuto della pubblicazione effettuata in una  pagina  web  diversa
dal proprio sito internet. 
  8. I  distributori,  al  fine  di  dimostrare  l'adempimento  degli
obblighi   informativi,    conservano    un'apposita    dichiarazione
sottoscritta dal contraente ovvero la  prova  di  aver  correttamente
inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal  medesimo  la
documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui
all'art. 120-quater, comma 5, lettera c), del codice. 
  9.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del   presente   articolo   i
distributori che operano nei  grandi  rischi  qualora  nei  confronti
dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera r), del codice.» 
  19. L'art. 57 (Informativa sulle remunerazioni), e' modificato come
segue: 
    a) il comma 1, ultimo periodo, e'  sostituito  come  segue:  «Nel
caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti  nella
sezione E del registro, l'informazione e'  complessivamente  relativa
ai   compensi   percepiti   dagli   intermediari   coinvolti    nella
distribuzione del prodotto assicurativo.»; 
    b) al comma 2 le parole  «nell'ambito  dell'informativa  resa  ai
sensi dell'art. 56, comma 3, lettera a,» sono soppresse. 
  20. All'art.  58  (Valutazione  delle  richieste  ed  esigenze  del
contraente) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 4 e' aggiunto il  seguente:  «4-bis.  Qualora  i
distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le  richieste
ed  esigenze  del   contraente   o   dell'assicurato,   prima   della
sottoscrizione del  contratto,  lo  informano  di  tale  circostanza,
dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.»; 
  b) sono abrogati i commi 5 e 6; 
  c) al comma 7, le parole «dal presente  articolo»  sono  sostituite
con «dal presente regolamento». 
  21. All'art. 59, comma 3, le parole «, debitamente sottoscritta dal
contraente,» sono abrogate. 
  22. Dopo l'art. 59 e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  59-bis  (Vendita  abbinata).  -  1.  I  distributori   che
propongono prodotti assicurativi insieme a  un  prodotto  o  servizio
diverso da un'assicurazione, come  parte  di  un  pacchetto  o  dello
stesso accordo,  forniscono  al  contraente,  anche  avvalendosi  dei
documenti precontrattuali di cui al regolamento Ivass n. 41 del 2018,
la descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo  o  del
pacchetto e l'evidenza separata dei costi e degli  oneri  di  ciascun
componente, nonche' del modo in cui la sua  composizione  modifica  i
rischi o la copertura assicurativa. 
    2. In  caso  di  distribuzione  con  consulenza  di  un  prodotto
assicurativo come parte di un pacchetto o  dello  stesso  accordo,  i
distributori assicurano che l'intero pacchetto o accordo sia adeguato
alle esigenze del cliente. In caso di distribuzione  di  prodotti  di
investimento assicurativi in assenza di  consulenza,  i  distributori
valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative  del
cliente e l'appropriatezza del pacchetto di servizi  o  prodotti  nel
suo insieme.» 
  23. All'art. 60 (Documentazione da consegnare  ai  contraenti),  le
parole «da quest'ultimo sottoscritto» sono  sostituite  con  «la  cui
redazione e' prevista dal presente regolamento.» 
  24. All'art. 61, comma 5, (Modalita'  dell'informativa)  le  parole
«di cui agli articoli 58 e 59» sono sostituite da «di cui al presente
regolamento». 
  25. Al comma 1 dell'art. 64 (Fideiussione bancaria), le parole «con
un minimo di euro 18.750» sono  sostituite  dalle  seguenti  «con  il
minimo previsto dalla normativa europea.». 
  26. All'art. 66, comma 1, le parole da «56» a «61» sono  sostituite
con le seguenti «56, comma 4, per i prodotti assicurativi diversi dai
prodotti d'investimento assicurativi, 57, 58, 60, 61 e 68-ter,  comma
1, per i prodotti d'investimento assicurativi,». 
  27. L'art. 67 (Conservazione della  documentazione)  e'  modificato
come segue: 
  a.  il  capoverso  del  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente  «I
distributori, conservano, per la durata del rapporto ovvero per altro
termine maggiore previsto dalla legge e, in  ogni  caso,  per  almeno
cinque  anni  dalla  cessazione  del  rapporto,   la   documentazione
concernente:»; 
  b. alla lettera b) le parole «, inclusa quella di cui agli articoli
58 e 59» sono abrogate; 
  c. dopo  la  lettera  g)  e'  inserita  la  seguente:  «g-bis):  la
documentazione relativa agli adempimenti di  cui  all'art.  30-decies
del codice e relative disposizioni di attuazione.» 
  28. Dopo l'art. 68 e' inserito il seguente: 
 
                            «Capo II-bis 
            Regole di comportamento per la distribuzione 
              dei prodotti d'investimento assicurativi 
 
                              Sezione I 
                           Regole generali 
 
  Art.   68-bis   (Distribuzione   dei   prodotti   di   investimento
assicurativi). - 1. Alla distribuzione  dei  prodotti  d'investimento
assicurativi si applicano le disposizioni di cui  al  presente  capo,
nonche' gli articoli 53, 54, 55, 56, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8,  57,
58, commi 3, 4-bis, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 63,  64,  65,  66,
67, e 68 del capo II del titolo II quando e' effettuata: 
  a) dagli iscritti nel registro nelle  sezioni  A  e  B  e  relativi
collaboratori iscritti nella sezione E; 
  b) dagli iscritti nel registro nella sezione C; 
  c) dalle imprese di  assicurazione  o  riassicurazione  e  relativi
dipendenti,   laddove   esercitino   direttamente   l'attivita'    di
distribuzione. 
  2. Alla distribuzione dei prodotti d'investimento  assicurativi  si
applicano le disposizioni  di  cui  al  presente  capo,  nonche'  gli
articoli 54, 55, 56, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8,  57,  58,  commi  3,
4-bis, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 65, 66 e 68  del  capo  II  del
titolo II quando e' effettuata dagli addetti operanti all'interno dei
locali dell'intermediario di cui alla lettera a) del comma 1. 
 
                             Sezione II 
              Informativa precontrattuale al contraente 
 
  Art.  68-ter  (Informativa  precontrattuale).  -  1.  Prima   della
sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora  non  prevista,  della
conclusione di ciascun contratto di assicurazione,  gli  intermediari
assicurativi e le imprese di assicurazione  di  cui  all'art.  68-bis
consegnano o trasmettono al cliente: 
    a) copia di  una  dichiarazione,  redatta  in  modo  conforme  al
modello di cui all'allegato 4-bis, che contiene notizie  sul  modello
di   distribuzione   adottato,   sulle    remunerazioni    percepite,
sull'attivita' di distribuzione prestata e sulla  consulenza  fornita
al contraente; 
    b)  la  documentazione  informativa  precontrattuale   e   quella
contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni; 
    c) nel caso di offerta fuori sede e  nel  caso  di  distribuzione
mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento  conforme
all'allegato 4-ter. 
  2. Ai fini di cui all'art. 121-sexies, comma 1, lettere  b)  e  c),
del codice, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione
che distribuiscono prodotti d'investimento assicurativi forniscono al
contraente, prima  della  conclusione  dei  relativi  contratti,  una
descrizione generale della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi
e degli oneri connessi, incluso, in caso di  consulenza  obbligatoria
di cui all'art.  68-duodecies,  i  costi  relativi  alla  valutazione
periodica dell'adeguatezza Tale descrizione spiega le caratteristiche
specifiche del  prodotto  d'investimento  assicurativo  proposto,  il
funzionamento e  i  risultati  della  gestione  e/o  dello  strumento
finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni  di
mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati,  in
modo sufficientemente dettagliato  da  consentire  al  contraente  di
adottare decisioni di investimento informate. 
  3. La descrizione dei rischi di cui al  comma  2  include,  laddove
pertinente  per  il  tipo  specifico   di   prodotto   d'investimento
assicurativo offerto e per il livello di conoscenza del contraente, i
seguenti elementi: 
    a)  i  rischi  connessi  al  tipo  di   prodotto   d'investimento
assicurativo,   inclusi    i    rischi    associati    all'insolvenza
dell'emittente  dei  sottostanti  o  a  eventi   connessi   come   il
salvataggio con risorse interne (bail-in); 
    b) la volatilita' del prezzo dei sottostanti ed eventuali  limiti
del mercato disponibile per essi; 
    c) informazioni sugli ostacoli o le  limitazioni  al  diritto  di
riduzione e riscatto e al disinvestimento. 
  4.  L'intermediario  assicurativo  e  l'impresa  di   assicurazione
forniscono una descrizione accurata della natura dei sottostanti  e/o
della gestione separata  dei  prodotti  d'investimento  assicurativi,
degli elementi che li compongono e del modo in cui l'interazione  tra
i componenti influisce sul rischio d'investimento. 
  5.  Se  il  prodotto  d'investimento  assicurativo  contempla   una
garanzia  o  un  meccanismo  di   protezione   dei   premi   versati,
l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione  forniscono
al contraente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura
di tale garanzia o meccanismo. 
  6. Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione
forniscono al  contraente  informazioni  in  merito  ad  un  prodotto
d'investimento assicurativo comunicano l'esistenza del KID e del  DIP
aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
possono essere adempiuti mediante la  consegna  del  KID  o  del  DIP
aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte  le  informazioni
previste  In  caso  di   prodotti   che   prevedono   piu'   opzioni,
l'intermediario  fornisce  le  informazioni  con   riferimento   alla
specifica linea di investimento offerta. 
  Art. 68-quater (Requisiti delle informazioni fornite sul prodotto).
- 1. L'intermediario di assicurazione e  l'impresa  di  assicurazione
fanno in modo che le  informazioni  fornite  soddisfino  le  seguenti
condizioni: 
  a) sono accurate e danno sempre un'indicazione corretta dei  rischi
finanziari quando menzionano potenziali  rendimenti  di  un  prodotto
d'investimento assicurativo; 
  b) nell'indicazione dei rischi, utilizzano un carattere grafico  di
dimensioni   almeno   uguali   alle    dimensioni    del    carattere
prevalentemente utilizzato per tutte le informazioni fornite, nonche'
una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia  messa
in evidenza; 
  c) sono sufficienti e presentate in modo da risultare comprensibili
per  il  contraente  al  quale  sono  dirette  o  dal  quale  saranno
probabilmente ricevute; 
    d)   non   mascherano,   minimizzano   od   oscurano    elementi,
dichiarazioni o avvertenze importanti; 
    e)  sono  uniformemente  presentate  nella  stessa   lingua   dei
materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma,  forniti  a
ciascun contraente, tranne  nel  caso  in  cui  il  contraente  abbia
accettato di ricevere informazioni in piu' di una lingua; 
    f)  sono  aggiornate  e  pertinenti  al  mezzo  di  comunicazione
utilizzato. 
  2. Se l'intermediario assicurativo  e  l'impresa  di  assicurazione
raffrontano  diversi   prodotti   d'investimento   assicurativi,   il
raffronto: 
  a)  e'  significativo  ed  e'  presentato  in  modo   corretto   ed
equilibrato; 
  b) specifica le fonti delle informazioni utilizzate; 
  c) indica i fatti e le ipotesi principali utilizzati anche mediante
l'utilizzo di un esempio rappresentativo. 
  3. Se l'intermediario assicurativo  e  l'impresa  di  assicurazione
forniscono  informazioni  contenenti  un'indicazione  dei   risultati
passati di un prodotto d'investimento assicurativo o di uno strumento
finanziario,  di  un  indice  finanziario  o  di   un   servizio   di
investimento, utilizzato come sottostante dei prodotti d'investimento
assicurativi, rispettano le condizioni seguenti: 
  a) tale indicazione non costituisce l'elemento piu' evidente  della
comunicazione; 
  b)  le  informazioni  forniscono  dati  appropriati  sui  risultati
riguardanti i cinque anni  precedenti  o,  laddove  non  disponibili,
l'intero  periodo  durante  il  quale   i   prodotti   d'investimento
assicurativi  sono   stati   distribuiti   e   l'indice   finanziario
utilizzato; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di
12 mesi; 
  c) il periodo di riferimento e la  fonte  delle  informazioni  sono
indicati chiaramente; 
  d) contengono un avviso evidente  che  i  dati  si  riferiscono  al
passato e che i risultati passati  non  costituiscono  un  indicatore
affidabile dei risultati futuri; 
  e) quando l'indicazione si basa su  dati  espressi  in  una  valuta
diversa da quella dello Stato  membro  nel  quale  il  contraente  e'
residente, le informazioni indicano  chiaramente  di  che  valuta  si
tratta e avvertono che il rendimento  puo'  crescere  o  diminuire  a
seguito di oscillazioni del cambio; 
  f) quando l'indicazione e' basata sui risultati lordi, e'  indicato
l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri. 
  4.  Quando  le  informazioni  includono  o  fanno   riferimento   a
simulazioni di  risultati  passati,  l'intermediario  assicurativo  e
l'impresa di assicurazione fanno si' che le  informazioni  riguardino
uno strumento finanziario o un indice  finanziario,  utilizzati  come
sottostante dei prodotti di investimento assicurativi,  e  che  siano
soddisfatte le seguenti condizioni: 
  a) le simulazioni dei risultati passati sono basate  sui  risultati
passati reali di uno o piu' strumenti finanziari o indici  finanziari
identici  o  sostanzialmente  uguali  o  sottostanti  allo  strumento
finanziario in questione; 
  b) per quanto riguarda  i  risultati  passati  reali  di  cui  alla
lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 3, lettere
a), b) c), e) e f); 
  c) le informazioni contengono un avviso  evidente  che  i  dati  si
riferiscono a simulazioni dei risultati passati  e  che  i  risultati
passati non costituiscono  un  indicatore  affidabile  dei  risultati
futuri. 
  5. Quando le  informazioni  contengono  informazioni  su  risultati
futuri, esse soddisfano le seguenti condizioni: 
  a) le informazioni  non  si  basano  su  simulazioni  di  risultati
passati ne' vi fanno riferimento; 
  b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli  supportate  da
dati obiettivi; 
  c) quando  le  informazioni  si  basano  sui  risultati  lordi,  e'
indicato l'effetto delle commissioni, degli  onorari  o  degli  altri
oneri; 
  d) le informazioni si basano  su  ipotesi  di  risultato  in  varie
condizioni  di  mercato  (ipotesi  sia  positive  sia   negative)   e
riflettono la  natura  e  i  rischi  delle  specifiche  tipologie  di
strumenti oggetto dell'analisi; 
    e)  le  informazioni  contengono  un  avviso  evidente  che  tali
previsioni non costituiscono un indicatore affidabile  dei  risultati
futuri. 
  6. Quando fanno riferimento ad un trattamento  fiscale  individuale
del contraente, le informazioni indicano  in  modo  evidente  che  il
trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale  di  ciascun
contraente e puo' essere soggetto a variazioni in futuro. 
  7. Le informazioni non utilizzano  il  nome  di  nessuna  autorita'
competente in un modo che possa indicare o suggerire che essa  avalla
o approva i prodotti d'investimento assicurativi distribuiti. 
  Art.  68-quinquies   (Comunicazioni   pubblicitarie).   -   1.   Le
informazioni contenute nelle comunicazioni  pubblicitarie  effettuate
dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione sono
coerenti con quelle fornite ai contraenti in sede  precontrattuale  e
di sottoscrizione del contratto. 
  2. Le comunicazioni pubblicitarie, se contengono  un'offerta  o  un
invito  a  proporre,  specificano  le  modalita'  di   risposta   del
contraente e rinviano al set informativo di cui al regolamento  Ivass
n. 41 del 2 agosto 2018. 
 
                             Sezione III 
                Disposizioni in materia di incentivi 
 
  Art. 68-sexies (Principi generali in materia di  incentivi).  -  1.
Gli intermediari e  le  imprese  di  assicurazione  non  possono,  in
relazione all'attivita' di distribuzione di  prodotti  d'investimento
assicurativi,  pagare  o  percepire  compensi  o  commissioni  oppure
fornire o ricevere benefici non monetari a o  da  qualsiasi  soggetto
diverso dal contraente o da una  persona  che  agisca  per  conto  di
questi, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione: 
    a) abbiano lo scopo di accrescere la qualita'  dell'attivita'  di
distribuzione assicurativa; 
    b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in  modo
onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente. 
  2. L'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o  schemi  di
incentivazione di cui al comma  1  o,  qualora  l'importo  non  possa
essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere
comunicati chiaramente al contraente, in modo  completo,  accurato  e
comprensibile,   prima   della   distribuzione   di    un    prodotto
d'investimento  assicurativo.  Gli  intermediari  e  le  imprese   di
assicurazione, laddove applicabile, informano i contraenti in  merito
ai meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi  i  compensi,  le
commissioni o i  benefici  monetari  o  non  monetari  percepiti  per
l'attivita' di distribuzione. Le informazioni  sono  fornite  in  una
forma comprensibile in modo che i contraenti o potenziali  contraenti
possano  ragionevolmente  comprendere  la  natura  dell'attivita'  di
distribuzione  e  del  tipo  specifico  di  prodotto   d'investimento
assicurativo che sono loro proposti, nonche' i rischi connessi e,  di
conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti
con cognizione di causa. 
  3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si  applicano  agli
incentivi o schemi di incentivazione che  consentono  lo  svolgimento
dell'attivita' di distribuzione assicurativa o sono necessari  a  tal
fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con  il
dovere  dell'intermediario  di  agire  in   modo   onesto,   equo   e
professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti. 
  Art. 68-septies (Condizioni di ammissibilita' degli  incentivi).  -
1. Ai  fini  dell'art.  68-sexies,  comma  1,  lettera  a),  onorari,
commissioni o benefici non monetari sono considerati  come  concepiti
per migliorare la qualita'  del  servizio  assicurativo  prestato  al
cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio  aggiuntivo
o di livello superiore per  il  relativo  cliente,  proporzionale  al
livello di incentivi ricevuti, come: 
      i) la prestazione di consulenza non indipendente in materia  di
prodotti d'investimento assicurativi e accesso a una vasta  gamma  di
prodotti d'investimento assicurativi  adeguati,  tra  cui  un  numero
appropriato di prodotti di imprese di  assicurazione  che  non  hanno
legami stretti con l'intermediario; 
      ii) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di
prodotti d'investimento assicurativi in combinazione o con  l'offerta
al cliente,  almeno  su  base  annuale,  di  valutare  il  persistere
dell'adeguatezza dei prodotti  assicurativi  in  cui  il  cliente  ha
investito,  o  con  un  altro  servizio  continuativo  in  grado   di
costituire un valore per il cliente  come  la  consulenza  sull'asset
allocation ottimale o  l'assistenza  nella  gestione  del  contratto;
oppure 
      iii) l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta  gamma  di
prodotti  d'investimento  assicurativi  che  possano  soddisfare   le
esigenze dei clienti, compreso un  numero  adeguato  di  prodotti  di
imprese  di  assicurazione  che  non   hanno   legami   stretti   con
l'intermediario, insieme o  alla  fornitura  di  strumenti  a  valore
aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono
il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di  investimento
o consentono  al  cliente  interessato  di  monitorare,  modellare  o
regolare la gamma di prodotti assicurativi in  cui  ha  investito,  o
alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi  e
oneri collegati ai prodotti assicurativi; 
    b) non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi
azionisti o dipendenti  senza  beneficio  tangibile  per  il  cliente
interessato; 
    c) sono giustificati dalla garanzia di un beneficio  continuativo
per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo. 
  2. Ai fini del comma 1, lettera a), sono considerati stretti legami
i rapporti di cui all'art. 1, comma 1, lettera iii), punti 1, 2 e  3,
del codice. 
  3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (UE)
n. 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non  monetario  e'
inammissibile qualora la prestazione dell'attivita' di  distribuzione
al contraente sia distorta o negativamente influenzata  a  causa  del
compenso, della commissione o del beneficio non monetario. 
  4. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e  3
fintantoche'  continuano  a  pagare  o  ricevere  il   compenso,   la
commissione o il beneficio non monetario. 
  5. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che  i  compensi,
le commissioni o i benefici  non  monetari  pagati  o  ricevuti  sono
concepiti per migliorare la qualita' dell'attivita' di  distribuzione
assicurativa: 
    a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi,  commissioni  e
benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione
dell'attivita' di distribuzione assicurativa; e 
    b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e  benefici
non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest'ultimo
intende  impiegare,  migliorino   la   qualita'   dell'attivita'   di
distribuzione prestata ai contraenti, nonche' le misure  adottate  al
fine  di  non  pregiudicare  il  dovere  di  agire  in  modo  onesto,
imparziale e professionale per servire al meglio  gli  interessi  dei
contraenti. 
  6. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a
terzi, gli intermediari: 
    a) prima di distribuire un prodotto d'investimento  assicurativo,
forniscono ai contraenti le informazioni di cui  all'art.  68-sexies,
comma 2. I benefici non monetari di  minore  entita'  possono  essere
descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari  ricevuti
o pagati sono quantificati e indicati separatamente; 
    b) qualora  non  siano  stati  in  grado  di  quantificare  prima
l'importo del pagamento o  del  beneficio  da  ricevere  o  pagare  e
abbiano invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di  tale
importo,  rendono  noto  successivamente   l'esatto   ammontare   del
pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e 
    c) nel caso di incentivi continuativi,  comunicano  singolarmente
ai contraenti, almeno  una  volta  l'anno,  l'importo  effettivo  dei
pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici  non  monetari  di
minore entita' possono essere descritti in modo generico. 
  7. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  68-sexies,  comma  2,
nell'adempimento degli obblighi di cui  al  comma  5  e  degli  altri
obblighi di comunicazione di cui all'art. 121-sexies del codice,  gli
intermediari  possono  avvalersi  delle  informazioni  fornite  dalle
imprese nel KID e nel regolamento Ivass n. 41 del 2018. 
  Art. 68-octies (Incentivi riguardanti l'attivita' di  distribuzione
assicurativa mediante consulenza su base indipendente).  -  1.  Nello
svolgimento dell'attivita'  di  distribuzione  assicurativa  mediante
consulenza su base indipendente,  non  sono  accettati  e  trattenuti
compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati
o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad
eccezione dei benefici non monetari di  minore  entita'  che  possono
migliorare la qualita' della prestazione offerta ai  clienti  e  che,
per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali  da
pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel  migliore  interesse
dei clienti. Gli  intermediari  che  forniscono  consulenza  su  base
indipendente: 
    a)  restituiscono  al  contraente,  non  appena   ragionevolmente
possibile dopo  la  loro  ricezione,  ogni  compenso,  commissione  o
beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un  soggetto  che
agisce per loro conto, in  relazione  alle  attivita'  e  ai  servizi
prestati al contraente. Tutti  i  compensi,  commissioni  o  benefici
monetari  ricevuti   da   terzi   in   relazione   all'attivita'   di
distribuzione assicurativa mediante consulenza su  base  indipendente
sono trasferiti integralmente al contraente; 
    b)  stabiliscono  e  attuano  una  politica  per  assicurare  che
compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da  terzi,
o da un soggetto  che  agisce  per  loro  conto,  siano  assegnati  e
trasferiti a ogni singolo contraente; 
    c) informano i contraenti sui compensi, commissioni  o  qualsiasi
beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalita'. 
  2. Gli intermediari di cui al comma 1 non  accettano  benefici  non
monetari,  ad  eccezione  di  quelli  di  minore  entita'  che  siano
ammissibili secondo quanto previsto al comma 3. 
  3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari
di minore entita': 
    a) le informazioni o la documentazione relativa  ad  un  prodotto
d'investimento assicurativo di natura generica ovvero  personalizzata
in funzione di uno specifico contraente; 
    b) il materiale scritto da  terzi,  commissionato  e  pagato  dal
produttore del prodotto d'investimento assicurativo per promuovere la
commercializzazione di un prodotto, o quando  il  soggetto  terzo  e'
contrattualmente impegnato e pagato dal produttore per produrre  tale
materiale in via continuativa, purche' il  rapporto  sia  chiaramente
documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione  di
qualsiasi intermediario che desideri  riceverlo  o  del  pubblico  in
generale nello stesso momento; 
    c) partecipazione a convegni, seminari e altri  eventi  formativi
sui vantaggi e  sulle  caratteristiche  di  un  determinato  prodotto
d'investimento assicurativo, attivita' di distribuzione  assicurativa
o consulenza su base indipendente; 
    d) ospitalita' di un valore de minimis ragionevole, come  cibi  e
bevande nel corso di un incontro  di  lavoro  o  di  una  conferenza,
seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c). 
  4. I benefici non monetari di  minore  entita'  ammissibili  devono
essere ragionevoli  e  proporzionati  e  tali  da  non  incidere  sul
comportamento   dell'intermediario   in   alcun    modo    che    sia
pregiudizievole per gli interessi del contraente. 
  5. I benefici non  monetari  di  minore  entita'  ammissibili  sono
comunicati ai contraenti prima dello  svolgimento  dell'attivita'  di
distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente. I
benefici possono essere descritti in modo generico. 
 
                             Sezione IV 
         Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza 
 
  Art. 68-novies (Valutazione di adeguatezza). - 1. Gli  intermediari
e le imprese  di  assicurazione,  quando  forniscono  consulenza  sui
prodotti  di  investimento  assicurativi,  raccomandano  prodotti  di
investimento assicurativi che: 
  a) siano coerenti con le richieste e le esigenze  assicurative  del
contraente o potenziale contraente; 
  b) siano adeguati al contraente o potenziale  contraente  ai  sensi
dell'art. 121-septies, comma 2, del codice. 
  2.  Ai  fini  del  comma  1,  gli  intermediari  e  le  imprese  di
assicurazione, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto
di assicurazione, ottengono dal contraente o potenziale contraente le
informazioni  necessarie  in  merito  alle  richieste   ed   esigenze
assicurative del contraente che includono, ove pertinenti,  specifici
riferimenti in merito: 
    a) all'eta', allo stato di salute, all'attivita'  lavorativa,  al
nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative
in  relazione  alla  sottoscrizione  del  contratto,  in  termini  di
copertura e  durata,  anche  tenendo  conto  di  eventuali  coperture
assicurative  gia'  in   essere,   del   tipo   di   rischio,   delle
caratteristiche e della complessita' del contratto offerto; 
    b)  alle  conoscenze  e  esperienze  necessarie  nell'ambito   di
investimento  rilevante   per   il   tipo   specifico   di   prodotto
raccomandato; 
  c)  alla  sua  situazione  finanziaria,  inclusa  la  capacita'  di
sostenere perdite; 
  d) agli obiettivi  di  investimento  del  contraente  o  potenziale
contraente, inclusa la tolleranza di rischio. 
  3. Gli intermediari e le imprese di  assicurazione  che  effettuano
periodicamente la  valutazione  di  adeguatezza  ai  sensi  dell'art.
121-septies, comma 12, del codice adottano  appropriate  politiche  e
procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate
e aggiornate sui contraenti. 
  4.  Fermi  restando  gli  obblighi  informativi   in   materia   di
realizzazione  dei  prodotti  assicurativi,  quando   effettuano   la
distribuzione con  consulenza,  gli  intermediari  e  le  imprese  di
assicurazione  dispongono  di  appropriate  politiche  e   procedure,
dimostrabili, per assicurare di essere in grado di: 
  a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i
rischi,  del  prodotto  d'investimento  assicurativo  che   intendono
distribuire; 
  b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessita', se altri
prodotti  d'investimento   assicurativi   distribuibili   equivalenti
possano essere adeguati per il contraente. 
  Art. 68-decies (Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle
esigenze e di adeguatezza).  -  1.  Qualora  gli  intermediari  e  le
imprese di assicurazione ritengono che il  prodotto  di  investimento
assicurativo e' coerente con le richieste ed esigenze del  contraente
o potenziale contraente, lo informano di  tale  circostanza,  dandone
evidenza in un'apposita dichiarazione. 
  2. Ai fini di cui all'art. 14 del regolamento  (UE)  n.  2017/2359,
gli  intermediari  e  le  imprese  di  assicurazione   che   prestano
consulenza sui prodotti di investimento  assicurativi  forniscono  ai
contraenti, prima che l'operazione sia effettuata, una  dichiarazione
di adeguatezza  che  specifichi  la  consulenza  prestata  e  indichi
perche' corrisponda alle preferenze,  agli  obiettivi  e  alle  altre
caratteristiche del contraente. 
  3.  Qualora,  ai  fini  dell'effettuazione  dell'operazione,  venga
utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che non  consente  la
previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2,  queste
possono essere fornite al contraente, su  supporto  durevole,  subito
dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che: 
    a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione  di
adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto; 
    b) l'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione
abbia dato al contraente la possibilita' di ritardare la  conclusione
del contratto al fine di ricevere  la  dichiarazione  di  adeguatezza
prima della conclusione del contratto. 
  Art.  68-undecies  (Valutazione  di  appropriatezza).  -   1.   Gli
intermediari e le imprese di assicurazione che svolgono attivita'  di
distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza
accertano che il  prodotto  d'investimento  assicurativo  proposto  o
richiesto sia coerente con le richieste e  le  esigenze  assicurative
del contraente o potenziale contraente. A tal fine, gli  intermediari
e le imprese di assicurazione ricevono dal  contraente  o  potenziale
contraente  le  seguenti  informazioni  ove   pertinenti:   specifici
riferimenti all'eta', allo stato di salute, all'attivita' lavorativa,
al  nucleo  familiare,  alla  situazione  assicurativa  e  alle   sue
aspettative  in  relazione  alla  sottoscrizione  del  contratto,  in
termini di copertura e  durata,  anche  tenendo  conto  di  eventuali
coperture assicurative gia' in essere, del  tipo  di  rischio,  delle
caratteristiche e della complessita' del contratto offerto. 
  2.  Gli  intermediari  e  le  imprese  di   assicurazione,   quando
distribuiscono prodotti di investimento  assicurativi  senza  fornire
consulenza, richiedono  al  contraente  o  potenziale  contraente  di
fornire informazioni in merito  alla  sua  conoscenza  ed  esperienza
riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di
determinare se  il  prodotto  in  questione  e'  appropriato  per  il
contraente o potenziale contraente. 
  3.  Qualora  gli  intermediari  e  le  imprese   di   assicurazione
ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia  appropriato
per il contraente o  potenziale  contraente,  lo  avvertono  di  tale
situazione, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. 
  4. Qualora il contraente o  potenziale  contraente  scelga  di  non
fornire le informazioni di cui al comma 2 o se tali informazioni  non
sono sufficienti, gli intermediari e le imprese di  assicurazione  lo
avvertono che tali circostanze impediranno loro di determinare se  il
prodotto e' per lui  appropriato,  dandone  evidenza  in  un'apposita
dichiarazione. 
  5. Le avvertenze di cui ai commi  3  e  4  possono  essere  fornite
utilizzando un formato standardizzato. Si applica  l'art.  68-decies,
comma 3. 
  Art. 68-duodecies (Consulenza obbligatoria).  -  1.  Salvo  che  si
tratti di prodotti d'investimento assicurativi non complessi  di  cui
all'art. 16 del regolamento (UE) n. 2017/2359, gli intermediari e  le
imprese di assicurazione sono obbligati a fornire consulenza  per  la
vendita dei prodotti di investimento assicurativi. 
  2. Nel caso di consulenza obbligatoria, se gli  intermediari  e  le
imprese di assicurazione ritengono  che  il  prodotto  d'investimento
assicurativo  non  e'  coerente  con  le  richieste  e  le   esigenze
assicurative del contraente, non e'  adeguato  per  il  contraente  o
potenziale contraente, o non ottengono dal contraente le informazioni
previste a tal fine, si astengono dalla distribuzione, anche in  caso
di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente. 
  3. Le imprese produttrici comunicano agli intermediari l'elenco dei
prodotti rispetto  ai  quali  sussiste  l'obbligo  di  effettuare  la
consulenza. 
  4. La prestazione della consulenza accompagnata da una  valutazione
periodica  dell'adeguatezza  non  comporta  l'applicazione  dell'art.
121-septies, comma 2, secondo periodo, del codice. 
  Art. 68-terdecies (Informazioni da ottenere dal contraente).  -  1.
Gli intermediari assicurativi  e  le  imprese  di  assicurazione  non
richiedono nuovamente le informazioni ottenute in conformita' con gli
articoli 68-novies e 68-undecies, qualora ancora valide e veritiere. 
  2.  La  documentazione  dalla  quale  risulti  la  valutazione   di
adeguatezza  di  cui  all'art.   68-novies,   la   dichiarazione   di
rispondenza ai bisogni ed alle  esigenze  e  di  adeguatezza  di  cui
all'art. 68-decies e la valutazione di appropriatezza di cui all'art.
68-undecies e' conservata con le modalita' di cui all'art. 67.». 
  29. All'art. 69 (Ambito di applicazione), comma 1, dopo  la  parola
«collocamento,»   la   parola   «effettuate»   e'   sostituita    con
«effettuati»; dopo le parole «tecniche di comunicazione  a  distanza»
sono aggiunte le parole  «dalle  imprese  di  assicurazione  o  dagli
intermediari di cui all'art. 52, commi 1 e 2,». 
  30. L'art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti),  comma  2,
dopo la parola «opt-out» sono  inserite  le  seguenti  «che,  se  non
azionati dal destinatario, possano far ritenere  accettata  l'offerta
assicurativa». 
  31. L'art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e
collocamento a distanza) e' modificato come segue: 
    a) al comma 1, dopo l'ultima frase e' aggiunta la  seguente:  «Si
applica l'art. 56, comma 1». 
    b) il comma 3 e' cosi' sostituito: «Nei termini di cui al comma 1
e secondo le  modalita'  prescelte  dal  contraente,  i  distributori
trasmettono la documentazione di cui all'art. 56, comma 4, o  68-ter,
comma 1.» 
  32. L'art. 74 e' modificato come segue: 
    a) al comma 1 le parole «di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli  intermediari  iscritti  nel
registro, le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  63  e  64»  sono
sostituite da «di cui ai capi II e II bis»; 
    b) al comma 2 la lettera a) e' sostituita  con  la  seguente  «la
conclusione del contratto solo se sono  stati  adempiuti  i  relativi
obblighi di cui al presente regolamento;». 
  33. L'art. 83 e' modificato come segue: 
  a) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: 
  «d-bis) che saranno registrate le conversazioni o le  comunicazioni
telefoniche  che  danno   luogo   alla   conclusione   di   contratti
assicurativi. Tale comunicazione  puo'  essere  effettuata  una  sola
volta prima del collocamento di un contratto assicurativo; 
      d-ter)  che,  con  riferimento  ai  prodotti   IBIPs,   saranno
registrate anche le  conversazioni  telefoniche  e  le  comunicazioni
elettroniche rese nell'ambito  dello  svolgimento  dell'attivita'  di
distribuzione che non hanno  condotto  all'effettiva  conclusione  di
contratti assicurativi»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. I distributori adottano tutte le misure ragionevoli per
registrare  le   conversazioni   telefoniche   e   le   comunicazioni
elettroniche   effettuate,   trasmesse    o    ricevute    attraverso
apparecchiature elettroniche. Le registrazioni sono conservate per il
periodo di cui all'art. 67, comma 1; 
      2-ter. I distributori si astengono dallo svolgere per  telefono
l'attivita'  di  distribuzione  assicurativa  se   essi   non   hanno
preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 1.» 
  34. All'art.  86  (Soggetti  tenuti  all'obbligo  di  formazione  e
aggiornamento), comma  1,  lettera  d),  dopo  le  parole  «prima  di
intraprendere l'attivita'», sono aggiunte le parole «, con  eccezione
della  distribuzione   dei   prodotti   d'investimento   assicurativi
distribuiti tramite gli intermediari iscritti  nella  sezione  D  del
registro». 
  35. Dopo l'art. 89 (Aggiornamento  professionale)  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art.  89-bis  (Formazione  e  aggiornamento   professionale   di
soggetti iscritti in altri elenchi o albi professionali). - 1. Le ore
di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  svolte  ai  fini
dell'iscrizione e della permanenza  negli  elenchi  degli  agenti  in
attivita' finanziaria e  dei  mediatori  creditizi  di  cui  all'art.
128-undecies del decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,
nell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art.  31,  comma
4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' ai  sensi
del  titolo  IX  della  parte  III  del  libro  III  del  regolamento
intermediari Consob, se svolte in conformita' con la disciplina della
parte IV e  nelle  materie  indicate  dall'allegato  6  del  presente
regolamento, possono essere fatte valere anche ai fini  del  rispetto
dei requisiti previsti dal codice e dalla normativa di attuazione. 
    2. Le ore di formazione e di aggiornamento  professionale  svolte
ai sensi del titolo IX della parte III del libro III del  regolamento
intermediari  Consob,  dai  soggetti  abilitati  alla   distribuzione
assicurativa all'interno dei locali possono essere fatte valere anche
ai fini del rispetto  dei  requisiti  previsti  dal  codice  e  dalla
normativa di attuazione se svolte in conformita'  con  la  disciplina
della parte IV e nelle materie indicate dall'allegato 6 del  presente
regolamento. 
  36. Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue: 
  a)  l'allegato  3  e'  sostituito  dall'allegato  1   al   presente
provvedimento; 
  b)  l'allegato  4  e'  sostituito  dall'allegato  2   al   presente
provvedimento; 
  c) e' inserito l'allegato 3  al  presente  provvedimento  «allegato
4-bis»; 
  d) e' inserito l'allegato 4  al  presente  provvedimento  «allegato
4-ter».