Art. 6 Istruzioni e specifiche 1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dall'art. 4, previo annullamento della precedente certificazione che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2020 Il direttore centrale: Colaianni