Art. 6 
 
                       Istruzioni e specifiche 
 
  1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova
certificazione, comunque entro  i  termini  di  trasmissione  fissati
dall'art. 4, previo annullamento della precedente certificazione  che
perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2020 
 
                                     Il direttore centrale: Colaianni