Art. 7 Trasferimento dei fondi 1. Le risorse assegnate con il decreto di cui all'art. 3, comma 5, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul cap. 7446, piano gestionale 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono trasferite, nei limiti delle disponibilita' annuali iscritte in bilancio, direttamente ai comuni dalla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti modalita': a. trasferimento del 50% dell'importo del contributo a seguito dell'assegnazione disposta con il decreto di cui all'art. 3, comma 5; b. trasferimento del saldo sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intero intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione. Le richieste per l'erogazione del saldo sono presentate tramite il modulo elettronico reso disponibile nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1. 2. In caso di parziale o mancata realizzazione degli interventi ammessi al contributo ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 5, le somme eventualmente trasferite ai comuni, comprensive di interessi e rivalutazioni, sono restituite e riversate al bilancio dello Stato, capo XV, capitolo 3570, art. 04 e la relativa quietanza e' caricata nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1.