Art. 4 
 
             Prova del perfezionamento dell'investimento 
 
  1. Nella  fase  di  rendicontazione  tutti  i  soggetti  che  hanno
presentato domanda secondo le modalita' di cui all'art.  3,  comma  3
(primo periodo di incentivazione)  e  comma  4  (secondo  periodo  di
incentivazione) hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento
dell'investimento e la prova che il medesimo e' stato avviato in data
successiva alla pubblicazione  del decreto  ministeriale  n. 203/2020
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  secondo   le
modalita' di seguito descritte. La prova che l'investimento e'  stato
avviato   in   data   successiva   alla   pubblicazione   del decreto
ministeriale n. 203/2020 nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana costituisce un presupposto per  l'ammissione  all'erogazione
del contributo. La guida  all'utilizzo  del  sistema  informatico  di
gestione        sara'         disponibile         alla         pagina
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione     sul
sito del soggetto gestore RAM entro la data del 20 novembre 2020. 
  2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita'  di
cui  all'art.  3,  comma  3  (primo  periodo  di  incentivazione),  a
decorrere dalle ore 10,00 del 1° dicembre 2020 ed entro le ore  16,00
del  30  aprile  2021,  trasmettono,   utilizzando   la   piattaforma
informatica oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da
4 a 11 del presente  decreto,  la  prova  documentale  dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa  fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per  le
acquisizioni relative a rimorchi  e  semirimorchi,  anche  il  prezzo
pagato per i dispositivi innovativi  di  cui  all'art.  3,  comma  5,
lettera a)  del decreto  ministeriale 12  maggio  2020,  n.  203.  La
piattaforma   informatica   sara'   resa   nota    sul    sito    web
dell'amministrazione, nella pagina: 
    http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contribu
ti-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti e  sul  sito
della                        RAM                        all'indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.     Le
credenziali di accesso  al  sistema  informatico  verranno  trasmesse
all'interessato    all'indirizzo    PEC    dell'impresa,     mittente
dell'istanza. 
  3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita'  di
cui all'art. 3,  comma  4  (secondo  periodo  di  incentivazione),  a
decorrere dalle ore 10,00 del 15 luglio 2021 ed entro  le  ore  16,00
del  15  dicembre  2021,  trasmettono,  utilizzando  la   piattaforma
informatica oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da
4 a 11 del presente  decreto,  la  prova  documentale  dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa  fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per  le
acquisizioni relative a rimorchi  e  semirimorchi,  anche  il  prezzo
pagato per i dispositivi innovativi  di  cui  all'art.  3,  comma  5,
lettera a)  del decreto  ministeriale 12  maggio  2020,  n.  203.  La
piattaforma   informatica   sara'   resa   nota    sul    sito    web
dell'amministrazione, nella sezione dedicata all'autotrasporto, nella
pagina:
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e
d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti,  e   sul   sito
della                        RAM                        all'indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.     Le
credenziali di accesso  al  sistema  informatico  verranno  trasmesse
all'interessato    all'indirizzo    PEC    dell'impresa,     mittente
dell'istanza. 
  4. Solo successivamente a detto adempimento la  domanda  effettuata
con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo  salvi  gli
effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine,  le  domande
che non verranno rendicontate  decadranno  automaticamente  liberando
risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti. 
  5. In ogni caso l'impresa che  pur  avendo  presentato  domanda  di
accesso all'incentivo non trasmetta, secondo le modalita' di  cui  ai
precedenti commi 2 e  3,  la  documentazione  richiesta  in  fase  di
rendicontazione ai fini  della  prova  dell'avvenuto  perfezionamento
dell'investimento prenotato in fase di istanza, non potra' presentare
una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione  a  valere
sulle risorse di cui al decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 e
l'amministrazione  potra'  tenerne   conto   anche   nell'ambito   di
successive edizioni di incentivazione. 
  6. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni  siano  redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere  tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell'art.  33  del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  in  materia
di documentazione amministrativa. 
  7. In ragione della sua peculiare  natura  ove  l'acquisizione  dei
beni  si  perfezioni  mediante  contratto  di  leasing   finanziario,
l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il  pagamento  dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.
La prova del  pagamento  dei  suddetti  canoni  puo'  essere  fornita
alternativamente con la  fattura  rilasciata  all'utilizzatore  dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia  della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore  a  favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la  piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo.  La  predetta  documentazione
dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di  cui  ai  precedenti
commi,  entro  il  termine  previsto  per  la   presentazione   della
rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. 
  8.  In  caso   di   acquisizione   di   veicoli,   la   concessione
dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla  dimostrazione  che  la
data di prima immatricolazione dei veicoli  comprovabile  tramite  la
ricevuta (mod. TT 2119) rilasciata dall'UMC sia  avvenuta  in  Italia
fra la data di pubblicazione del decreto  ministeriale n.  12  maggio
2020, n.  203  ed  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  della
rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. In nessun caso
saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate
all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente
reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».