(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
    Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione 
    della denominazione di origine controllata e garantita «ASTI» 
 
 
                               Art. 1. 
                        Denominazione e vini 
 
    1. La denominazione di origine controllata e garantita «Asti»  e'
riservata  ai  vini  rispondenti  alle  condizioni  e  ai   requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti
tipologie: 
      «Asti» o «Asti  spumante»,  «Asti»  o  «Asti  spumante»  metodo
classico (metodo tradizionale); 
      «Moscato d'Asti»; 
      «Moscato d'Asti vendemmia tardiva». 
    2. Le sottozone «Canelli», «Santa  Vittoria  d'Alba»  e  «Strevi»
sono  disciplinate  tramite  gli  allegati  in  calce   al   presente
disciplinare. Salvo  quanto  espressamente  previsto  negli  allegati
suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le  norme  previste
dal presente disciplinare di produzione.