(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  e  garantita  di  cui  all'art.  1  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva,
extra, fine, selezionato, gran e similari. 
    2. Per le tipologie «Asti» o  «Asti  Spumante»,  «Asti»  o  «Asti
Spumante»  metodo  classico,  «Moscato  d'Asti»  e  «Moscato   d'Asti
vendemmia  tardiva»  e'  consentito   l'uso   del   termine   «vigna»
accompagnato dal relativo toponimo  o  nome  tradizionale,  ai  sensi
dell'art. 31 della legge n. 238/2016. 
    3.  E'  inoltre  consentito,  nella  designazione  dei   vini   a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  in  tutte   le
tipologie di cui  all'art.  1,  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    4. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «tenuta»,   «fattoria»,
«podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 
    5. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti e'
obbligatoria l'indicazione del produttore/elaboratore. 
    Detta indicazione: 
      deve essere riportata nell'ambito dello stesso campo visivo  in
cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie; 
      deve essere ripetuta unitamente  all'indirizzo  nell'ambito  di
altro campo visivo qualora vi figuri l'indicazione o il  marchio  del
venditore/distributore per conto del quale avviene la produzione. 
    Nel  caso  in  cui  figuri  l'indicazione  o   il   marchio   del
venditore/distributore,     il     nome     e     l'indirizzo     del
produttore/elaboratore  devono  figurare  in  caratteri,  chiaramente
visibili, di dimensioni non inferiori al 50% di quelli utilizzati per
la scritta della denominazione «Asti».  Tale  disposizione  fa  salva
l'applicazione delle disposizioni previste  dalla  vigente  normativa
dell'Unione europea e nazionale per la minimizzazione dei caratteri o
dell'uso del codice nel  caso  in  cui  il  nome  o  l'indirizzo  del
produttore contiene o e' costituito dal nome di altra DOP o IGP. 
    6. Per tutte le tipologie  dei  vini  a  denominazione  d'origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente  disciplinare,
ad esclusione delle tipologie spumanti, e' obbligatoria l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve. 
    7. Per la tipologia «Asti»  o  «Asti  spumante»  metodo  classico
(metodo tradizionale), e'  consentita  l'indicazione  della  data  di
«sboccatura», purche' veritiera e documentabile. 
    8. Per la tipologia «Asti» o  «Asti  spumante»  prodotto  con  il
metodo  della  fermentazione  naturale  in  autoclave,  e'  possibile
l'indicazione in etichetta della dicitura «metodo Martinotti». 
    9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Asti» o «Asti  spumante»,  «Asti»  o
«Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), le indicazioni
dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla  stessa  riga
della denominazione; inoltre dette indicazioni  devono  figurare  con
caratteri di tipo diverso  e  con  dimensioni  non  superiori  quelli
utilizzati per la denominazione.