Art. 7. Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari. 2. Per le tipologie «Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico, «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» e' consentito l'uso del termine «vigna» accompagnato dal relativo toponimo o nome tradizionale, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 238/2016. 3. E' inoltre consentito, nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «tenuta», «fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 5. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti e' obbligatoria l'indicazione del produttore/elaboratore. Detta indicazione: deve essere riportata nell'ambito dello stesso campo visivo in cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie; deve essere ripetuta unitamente all'indirizzo nell'ambito di altro campo visivo qualora vi figuri l'indicazione o il marchio del venditore/distributore per conto del quale avviene la produzione. Nel caso in cui figuri l'indicazione o il marchio del venditore/distributore, il nome e l'indirizzo del produttore/elaboratore devono figurare in caratteri, chiaramente visibili, di dimensioni non inferiori al 50% di quelli utilizzati per la scritta della denominazione «Asti». Tale disposizione fa salva l'applicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale per la minimizzazione dei caratteri o dell'uso del codice nel caso in cui il nome o l'indirizzo del produttore contiene o e' costituito dal nome di altra DOP o IGP. 6. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 7. Per la tipologia «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale), e' consentita l'indicazione della data di «sboccatura», purche' veritiera e documentabile. 8. Per la tipologia «Asti» o «Asti spumante» prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, e' possibile l'indicazione in etichetta della dicitura «metodo Martinotti». 9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori quelli utilizzati per la denominazione.