(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini a denominazione di origine controllata e  garantita  in
tutte le tipologie di  cui  all'art.  1,  devono  essere  immessi  al
consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate
e munite del contrassegno di Stato previsto dall'art.  48-  legge  n.
238/2016. 
    2. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Asti Spumante» o «Asti», «Asti» o «Asti  Spumante»  metodo  classico
(metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico  abbigliamento
dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le
capacita' consentite. Le bottiglie  della  capacita'  ml  750  devono
avere un peso non inferiore a grammi 630;  il  suddetto  limite  puo'
diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso  di  utilizzo  di
bottiglie che utilizzino  una  percentuale  di  vetro  riciclato  non
inferiore all'85% del peso totale. 
    3. E' vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi
una capacita' superiore a 200 ml, l'utilizzo delle seguenti tipologie
di chiusure: 
      tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; 
      tappo tecnico  in  sughero  senza  rondelle  con  granulometria
superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. 
    I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente «Asti»  o  «Asti
Spumante». 
    Per bottiglie aventi una capacita' non  superiore  a  200  ml  e'
consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi  dalla
vigente normativa in materia. 
    4. I vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva»  devono  essere
immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti  ai  tipi  previsti
dalla vigente normativa in materia. Le bottiglie della  capacita'  ml
750 devono avere un peso non inferiore a  grammi  500,  ad  eccezione
della tradizionale bottiglia «Albeisa». E' vietato per tali tipologie
l'uso del tappo a fungo e della gabbietta. 
    E'  inoltre  vietato  l'utilizzo  dei  seguenti  dispositivi   di
chiusura: 
      tappo corona; 
      tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; 
      tappo tecnico  in  sughero  senza  rondelle  con  granulometria
superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. 
    Tutte le tipologie di tappi consentiti  dalla  vigente  normativa
devono essere marchiati indelebilmente «Moscato d'Asti». 
    Tuttavia, in deroga a quanto previsto  ai  precedenti  capoversi,
limitatamente al confezionamento delle  partite  della  tipologia  di
vino «Moscato d'Asti» provenienti dalla vendemmia 2014 e  precedenti,
e' consentito per la chiusura delle bottiglie l'utilizzo del tappo  a
corona in aggiunta al tappo di sughero.