Art. 4 - Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 1.1 Giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa, sono da considerare non idonei i vigneti impiantati su terreni pesanti, profondi o su affioramenti gessoso solfiferi. L'altimetria minima e' di 165 m s.l.m. 1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi. 1.3. Densita' di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 3. Forme di allevamento e' quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti: =============================================== | | | Titolo vol. | | Moscato d'Asti |Resa uva t | nat. min. % | | «Canelli» | /ha | vol | +===================+===========+=============+ | | 9.5 | 11.00 % | +-------------------+-----------+-------------+ 6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1 con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti: =============================================== | Moscato d'Asti | | Titolo vol. | |«Canelli» menzione |Resa uva t | nat. min. % | | «Vigna» | /ha | vol | +===================+===========+=============+ | | 8.5 | 11.50 % | +-------------------+-----------+-------------+ 7. La denominazione di origine controllata garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Canelli» puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno sette anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa e' pari: al terzo anno: Resa uva t/ha 5,1 al quarto anno: Resa uva t/ha 5,9 al quinto anno: Resa uva t/ha 6,8 al sesto anno: Resa uva t/ha 7,7 La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.