Art. 5 - Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione della sottozona indicata all'art. 3. Conformemente all'art. all' art. 4 del reg.delegato (UE) 2019/33, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: ===================================================== | | | Titolo vol. | | Moscato d'Asti | | nat. min. % | | «Canelli» | Resa uva/vino | vol | +===================+=================+=============+ | | 75% | 71.25 % | +-------------------+-----------------+-------------+ Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 5. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.