(Sottozona {Canelli}-art. 5)
                 Art. 5 - Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed
imbottigliamento devono essere effettuate nella  zona  di  produzione
della sottozona indicata all'art. 3. 
    Conformemente all'art. all' art. 4 del reg.delegato (UE) 2019/33,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione,  garantire  l'origine  e  assicurare   l'efficacia   dei
controlli. 
    2. La resa massima dell'uva in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore a: 
      
 
        =====================================================
        |                   |                 | Titolo vol. |
        |  Moscato d'Asti   |                 | nat. min. % |
        |     «Canelli»     |  Resa uva/vino  |    vol      |
        +===================+=================+=============+
        |                   |       75%       |   71.25 %   |
        +-------------------+-----------------+-------------+
 
    Per l'impiego della menzione  «vigna»,  fermo  restando  la  resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva
t/ha di cui all'art. 4 punto 5. 
    Qualora tale resa superi la  percentuale  sopraindicata,  ma  non
oltre l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita; oltre detto limite  percentuale,  decade  il
diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.