(Sottozona {Canelli}-art. 7)
                Art. 7 - Designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazioni di origine controllata e garantita  di  cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi  «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «superiore»,
«riserva» e similari. 
    2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significati
laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni UE in materia. 
    4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui  all'art  1
la denominazione di  origine  controllata  e  garantita  puo'  essere
accompagnata dalla menzione «vigna» purche': 
      le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; 
      tale menzione e i relativi toponimi o nomi tradizionali  devono
figurare in un apposito elenco regionale ai sensi; 
      coloro  che,  nella  designazione  e  presentazione   intendono
accompagnare la denominazione con la menzione «vigna» abbiano  almeno
effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; 
      la vinificazione delle uve e l'invecchiamento  del  vino  siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e
nei documenti di accompagnamento; 
      la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in caratteri  non  superiori  al  50%  del  carattere  usato  per  la
denominazione; 
      le bottiglie in cui viene confezionato il vino a  denominazione
di origine controllata e  garantita  con  l'aggiunta  della  menzione
«vigna»  seguita  dal   toponimo   o   nome   tradizionale   per   la
commercializzazione siano di capacita' pari o inferiore ai 500 cl con
esclusione dei 20 cl. 
    5. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
di  cui  all'art  1  e'  obbligatorio  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve.