Art. 8 - Confezionamento Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 deve essere immessi al consumo nei modi previsti dall'art. 8 comma 4 del disciplinare dei vini DOCG «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva». Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.