Art. 2 - Base ampelografica I vini designati «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale), «Moscato d'Asti», «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» seguiti dalla specificazione aggiuntiva della sottozona «Santa Vittoria d'Alba» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.