Art. 4 - Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 1.1 Terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo schedario viticolo di cui all' art. 8 della legge n. 238/2016 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa. 1.2 Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi. 2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario vitivinicolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 3. Forma di allevamento e' quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso 5. I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti allo Schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, cosi' come accertato con il verbale dell'organo competente. 6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro. 7. Per il vino «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» la produzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere superiore a tonnellate 5,0 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in vino, con un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro. 8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potra' essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata e garantita. 9. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino «Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 10,50%. 10. Le uve destinate alla produzione del vino «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13,00%.