(Sottozona {Santa Vittoria d'Alba}-art. 4)
                  Art. 4 - Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire  alle  uve  e  ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste  dal
presente disciplinare. 
    In particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      1.1 Terreni vitati da considerare  idonei  all'iscrizione  allo
schedario viticolo di cui all' art. 8 della  legge  n.  238/2016  con
giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa. 
      1.2 Esposizione: ubicazione su pendii e dossi  soleggiati,  con
esclusione dei terreni di fondovalle,  ombreggiati,  pianeggianti  ed
umidi. 
    2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario  vitivinicolo  od
oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di  ceppi
ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 
    3. Forma di allevamento e' quella tradizionale a  controspalliera
con potatura a Guyot a vegetazione assurgente. 
    4.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso 
    5. I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti  allo
Schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla  data  di
impianto, cosi' come accertato con il verbale dell'organo competente. 
    6. La resa massima di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine
controllata e garantita «Asti» o  «Asti  Spumante»,  «Asti»  o  «Asti
Spumante» metodo classico (metodo tradizionale)  e  «Moscato  d'Asti»
con  la  specificazione  «Santa  Vittoria  d'Alba»  non  deve  essere
superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri  di
vino per ettaro. 
    7.  Per  il  vino  «Moscato  d'Asti  vendemmia  tardiva»  con  la
specificazione «Santa Vittoria d'Alba» la produzione massima  di  uva
parzialmente appassita non deve essere superiore a tonnellate 5,0 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in  vino,
con un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro. 
    8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro
non superi del 20% i limiti indicati. Tale  esubero  della  resa  non
potra' essere commercializzato come vino a denominazione  di  origine
controllata e garantita. 
    9. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino
«Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti  Spumante»  metodo  classico
(metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa
Vittoria d'Alba» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non
inferiore al 10,50%. 
    10. Le uve destinate alla produzione  del  vino  «Moscato  d'Asti
vendemmia tardiva» con  la  specificazione  «Santa  Vittoria  d'Alba»
ammesse nelle condizioni richieste  debbono  assicurare  al  vino  un
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  non  inferiore  al
13,00%.