(Sottozona {Strevi}-art. 1)
                         Sottozona «Strevi» 
 
 
                       Art. 1 - Denominazione 
 
    La denominazione di origine controllata e garantita dei vini: 
      «Asti» o «Asti spumante»; 
      «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale); 
    «Moscato d'Asti», seguita dalla  specificazione  della  sottozona
«Strevi» e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed  ai
requisiti  stabiliti  dal  presente  allegato  al   disciplinare   di
produzione.