(Sottozona {Strevi}-art. 2)
                     Art. 2 - Base ampelografica 
 
    I vini  designati  «Asti»  o  «Asti  spumante»,  «Asti»  o  «Asti
spumante» metodo classico (metodo tradizionale)  e  «Moscato  d'Asti»
seguiti dalla  specificazione  aggiuntiva  della  sottozona  «Strevi»
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non
meno del 97%  dal  vitigno  Moscato  bianco  e  per  il  restante  3%
provenienti  da  vitigni  a  bacca  bianca  aromatici   idonei   alla
coltivazione nella Regione Piemonte.