Art. 2 - Base ampelografica I vini designati «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti» seguiti dalla specificazione aggiuntiva della sottozona «Strevi» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.