Art. 4 - Norme per la viticoltura e la vinificazione 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 1.1.Terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo Schedario viticolo di cui all'art. n. 8 della legge n. 238/2016 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa. 1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi. 2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 3. La forma di allevamento ammessa e' quella tradizionale a controspalliera con vegetazione assurgente. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. 5. I nuovi impianti e reimpianti possono essere iscritti allo Schedario Viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, cosi' come accertato con il verbale dell'organo competente. 6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro. 7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero non potra' essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata e garantita. 8. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 10,5 % vol. 9. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 75% per «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi». Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto interessato. 10. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nelle Provincie di Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione del Comune di Chieri in Provincia di Torino. Conformemente all'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2019/33 l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto. 12. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi piu' freddi.