(Sottozona {Strevi}-art. 4)
        Art. 4 - Norme per la viticoltura e la vinificazione 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire  alle  uve  e  ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste  dal
presente disciplinare. 
    In particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      1.1.Terreni vitati da considerare  idonei  all'iscrizione  allo
Schedario viticolo di cui all'art. n. 8 della legge n.  238/2016  con
giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa. 
      1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati,  con
esclusione dei terreni di fondovalle,  ombreggiati,  pianeggianti  ed
umidi. 
    2. I vigneti di  nuova  iscrizione  allo  Schedario  viticolo  od
oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di  ceppi
ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 
    3. La forma di  allevamento  ammessa  e'  quella  tradizionale  a
controspalliera con vegetazione assurgente. 
    4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione
di soccorso. 
    5. I nuovi impianti e reimpianti  possono  essere  iscritti  allo
Schedario Viticolo a partire dal terzo anno successivo alla  data  di
impianto, cosi' come accertato con il verbale dell'organo competente. 
    6. La resa massima di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine
controllata e garantita «Asti» o  «Asti  spumante»,  «Asti»  o  «Asti
spumante» metodo classico (metodo tradizionale)  e  «Moscato  d'Asti»
con la specificazione  «Strevi»  non  deve  essere  superiore  a  9,5
tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro. 
    7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro
non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero non potra'  essere
commercializzato come vino a denominazione di origine  controllata  e
garantita. 
    8. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino
«Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti  spumante»  metodo  classico
(metodo  tradizionale)  e  «Moscato  d'Asti»  con  la  specificazione
«Strevi»  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo   non
inferiore al 10,5 % vol. 
    9. La resa massima  dell'uva  in  vino  finito  non  deve  essere
superiore al 75%  per  «Asti»  o  «Asti  spumante»,  «Asti»  o  «Asti
spumante» metodo classico (metodo tradizionale)  e  «Moscato  d'Asti»
con la specificazione «Strevi». 
    Eventuali eccedenze, possibili sino ad un  massimo  del  5%,  non
avranno  diritto  alla  denominazione  di   origine   controllata   e
garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita  del  diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita  per  tutto  il
prodotto interessato. 
    10. Le operazioni di vinificazione,  affinamento,  invecchiamento
ed imbottigliamento  devono  essere  effettuate  nelle  Provincie  di
Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione del Comune  di
Chieri in Provincia di Torino. 
    Conformemente all'art. 4 del regolamento  delegato  (UE)  2019/33
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione,  garantire  l'origine  e  assicurare   l'efficacia   dei
controlli. 
    11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e
costanti consentite per il tipo di vino prodotto. 
    12. Durante l'affinamento che precede la messa  in  bottiglia  il
vino puo' compiere una lenta fermentazione che si  attenua  nei  mesi
piu' freddi.