(Sottozona {Strevi}-art. 7)
                      Art. 7 - Confezionamento 
 
    1. I vini a denominazione di origine controllata e  garantita  di
cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo
nei modi previsti dall'art. 8 del disciplinare dei vini DOCG «Asti» o
«Asti Spumante», «Asti» o «Asti  spumante»  metodo  classico  (metodo
tradizionale), «Moscato d'Asti». 
    Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie  di  vetro
nelle forme tradizionali.