Art. 3 
 
                        Compenso integrativo 
 
  1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici e'  altresi'
corrisposto un compenso integrativo nella misura cosi' determinata: 
    a) euro  0,50  per  ciascun  candidato  esaminato  per  le  prove
selettive previste dal capo III  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487  relativo,  in  particolare,  alle
«Assunzioni mediante gli uffici  circoscrizionali  per  l'impiego  ai
sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56»; 
    b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato  esaminato  per  i
concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II  o  categorie
equiparate; 
    c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato  esaminato  per  i
concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie  equiparate  e
al personale di qualifica dirigenziale. 
  2. I compensi di cui ai punti b) e c)  del  comma  1  del  presente
articolo sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli
ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi  integrativi  sono
commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c). 
  3. I compensi  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  sono
aumentati del dieci per cento  per  i  presidenti  delle  commissioni
esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle
commissioni stesse. 
  4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3,  del  presente
decreto.