Art. 3 Compenso integrativo 1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici e' altresi' corrisposto un compenso integrativo nella misura cosi' determinata: a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in particolare, alle «Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56»; b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II o categorie equiparate; c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e al personale di qualifica dirigenziale. 2. I compensi di cui ai punti b) e c) del comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c). 3. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. 4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del presente decreto.