Art. 5 
 
                    Sottocommissioni esaminatrici 
 
  1. Nel caso  di  suddivisione  delle  commissioni  esaminatrici  in
sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il  compenso
base previsto dall'art. 2, ridotto del cinquanta per cento, e il solo
compenso integrativo per candidato  esaminato  nella  misura  fissata
dall'art. 3. 
  2. I compensi integrativi di cui all'art.  3  sono  rapportati  per
ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al
numero di candidati esaminati  da  ciascuna  sottocommissione  e  non
possono eccedere i limiti massimi previsti dal precedente art. 4.