Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera  a),
del regolamento (UE) n. 1307/2013, persona fisica o  giuridica  o  un
gruppo di  persone  fisiche  o  giuridiche,  indipendentemente  dalla
personalita' giuridica di detto gruppo dei suoi membri; 
    b) «Imprenditore  agricolo»:  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,
lettera e), del decreto 12 gennaio 2015  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, chi  esercita  almeno  una  delle  seguenti  attivita':
coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,  allevamento  di  animali  e
attivita' connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c.; 
    c) «Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende  sia  la
polizza assicurativa  sottoscritta  individualmente  dall'agricoltore
sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in  caso
di polizze collettive stipulate con  la  Compagnia  di  assicurazione
dall'Organismo  collettivo  di  difesa,  nonche'  dalle   cooperative
agricole e loro consorzi o da altri soggetti  giuridici  riconosciuti
ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 e successive modifiche
ed integrazioni, con la Compagnia di assicurazione; 
    d)  «Avversita'  atmosferica»:  evento  atmosferico,  come  gelo,
tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia  o  siccita'  prolungata,
assimilabile a una calamita' naturale; 
    e) «Calamita' naturale»:  evento  naturale,  di  tipo  biotico  o
abiotico,  che  causa  gravi  turbative  dei  sistemi  di  produzione
agricola, con conseguenti danni economici rilevanti  per  il  settore
agricolo; 
    f) «Costo di smaltimento»: costo sostenuto per  il  prelevamento,
il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche'
i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti; 
    g) «Soccida»: contratto a  carattere  associativo  in  un'impresa
agricola, in cui  si  attua  una  collaborazione  economica  tra  chi
dispone del  bestiame  (soccidante)  e  chi  lo  prende  in  consegna
(soccidario), allo scopo di allevarlo e  sfruttarlo,  ripartendo  gli
utili che ne derivano; 
    h) «Piano»: strumento attuativo annuale del  decreto  legislativo
29  marzo  2004  e  successive   modifiche   ed   integrazioni   che,
relativamente alla campagna assicurativa 2018, si riferisce al «Piano
assicurativo agricolo nazionale 2018» e, relativamente alla  campagna
assicurativa 2019, al «Piano di gestione dei  rischi  in  agricoltura
2019». Questo strumento stabilisce, tra l'altro, l'entita' dell'aiuto
pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilita' di
bilancio, dell'importanza  socio-economica  delle  produzioni  e  del
numero di potenziali assicurati. Nel Piano sono stabiliti i parametri
per  il  calcolo  del  contributo  pubblico  sui  premi  assicurativi
distinti per tipologia di polizza  assicurativa;  area  territoriale;
calamita'  naturali   ed   altri   eventi   eccezionali,   avversita'
atmosferiche;  garanzia;  tipo  di  coltura,   impianti   produttivi,
produzioni zootecniche, strutture. Nel Piano sono  disposti  anche  i
termini massimi  di  sottoscrizione  delle  polizze  per  le  diverse
produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario  per
garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche; 
    i) «Sistema informativo integrato Sistema  gestione  del  rischio
(SGR)»: istituito ai sensi del Capo III del decreto 12 gennaio 2015 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel  contesto  del  Sistema
informativo    agricolo    nazionale    (SIAN),    che     garantisce
l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa  a  tale
misura,  nell'ottica  di  garantire  una  sana  gestione  finanziaria
evitando sovra-compensazioni; 
    j) «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente
individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito  del  SGR,
sulla base delle scelte assicurative  che  l'agricoltore  esegue.  Le
informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate
dall'allegato B, lettera b), del decreto 12 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni; 
    k) «Polizze ricavo»: si intendono i  contratti  assicurativi  che
coprono la  perdita  di  ricavo  della  produzione  assicurata.  Tale
perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la  riduzione  della
resa a fronte dell'insieme dei rischi di  cui  all'allegato  1.2  del
Piano e la riduzione del prezzo di mercato; 
    l) «Polizze indicizzate»: o polizze index based, si  intendono  i
contratti  assicurativi  che  coprono  la   perdita   di   produzione
assicurata per  danno  di  quantita'  e  qualita'  a  seguito  di  un
andamento climatico avverso,  identificato  tramite  uno  scostamento
positivo  o  negativo   rispetto   ad   un   indice   biologico   e/o
meteorologico.  Il  relativo  danno  sara'  riconosciuto  sulla  base
dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice; 
    m) «Polizze sperimentali»: si  intende  l'insieme  delle  polizze
ricavo e polizze indicizzate; 
    n) «Andamento climatico avverso»: indica un andamento  climatico,
identificato sulla  base  dell'alterazione  di  parametri  ricompresi
nell'indice meteorologico quali, ad esempio,  la  piovosita'  e/o  la
temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte  di  esso
che si discosta  significativamente  dalla  curva  ottimale  per  una
determinata coltura in una  determinata  fase  fenologica  e  produce
effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici
biologici; 
    o) «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i
criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014; 
    p) «Riduzione di prezzo»: differenza tra il prezzo determinato ai
sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, e dell'art. 2,
comma 5-ter, del decreto  legislativo  29  marzo  2004  e  successive
modifiche ed  integrazioni,  e  il  prezzo  di  mercato,  determinato
dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno  di  raccolta
del prodotto assicurato; 
    q) «Domanda di aiuto»: domanda presentata da un  richiedente  per
il percepimento dell'aiuto; 
    r)  «Data  di  presentazione   domanda   di   aiuto»:   data   di
presentazione all'Organismo pagatore AGEA  attestata  dalla  data  di
trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale  SIAN  e
riportata nella ricevuta  di  avvenuta  presentazione  rilasciata  al
richiedente; 
    s) «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria
anagrafica sul portale AGEA; 
    t) «Codice OTP»: codice  che  consente  la  sottoscrizione  della
domanda con firma elettronica da  parte  di  un  utente  qualificato,
abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato  tramite  SMS
sul cellulare del medesimo utente.