Art. 4 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse  di  cui
all'art. 1, nonche' la destinazione  delle  stesse  al  perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2,  anche  alla  luce  del  principio
generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33, oltre alle comunicazioni di  cui  all'art.  3,  le
regioni comunicano alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Ufficio per le politiche in favore  delle  persone  con  disabilita',
nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari
al  monitoraggio  dei  flussi  finanziari  e,  nello   specifico,   i
trasferimenti effettuati e le misure finanziate con  le  risorse  del
Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per  persone  con
disabilita'. 
  Il  presente  e'  inviato  ai  competenti  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 luglio 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2020, 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2035