((Art. 11 - bis 
 
Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 
 
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  17ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  3-bis,  le  parole:  «,  sulla  base  del   progetto
definitivo,» sono soppresse; 
  b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1,  le  parole:  «a  cura  di
soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a cura  dei  soggetti  attuatori  di  cui  al  comma
3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2». 
  2. All'articolo 8, comma 4, terzo  periodo,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al termine perentorio del 30 novembre 2020».))