((Art. 11 - bis Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 1. All'articolo 14 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: «, sulla base del progetto definitivo,» sono soppresse; b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: «a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2». 2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al termine perentorio del 30 novembre 2020».))