Art. 17 
 
 
              Stabilita' finanziaria degli enti locali 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,  il
termine di cui all'articolo 243-bis,  comma  5,  primo  periodo,  del
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  fissato  al  30
settembre  2020  qualora  il  termine   di   novanta   giorni   scada
antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni
per i quali il termine di novanta giorni e' scaduto alla data del  30
giugno 2020, per effetto del rinvio operato  ai  sensi  dell'articolo
107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero  e'  scaduto
fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  ((1-bis. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 259,  comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada  antecedentemente
alla predetta data. Sono rimessi in termini gli  enti  locali  per  i
quali il termine di tre mesi e' scaduto alla data del 30 giugno 2020,
per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107,  comma  7,
del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o e' scaduto fra il 30 giugno 2020
e la data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.)) 
  2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione  dell'articolo  6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' sospesa
fino al 30 giugno 2021, ((qualora l'ente locale abbia presentato,  in
data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al  31  gennaio  2020,  un
piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche' in corso di
approvazione a norma delle leggi  vigenti  in  materia,  o  lo  abbia
riformulato o rimodulato nel medesimo periodo.)) 
  3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto  legislativo  18
agosto   2000,   n.   267,    trova    applicazione,    limitatamente
all'accertamento da parte della competente  sezione  regionale  della
Corte  dei  conti  del  grave  e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere  dal  2019  o  dal
2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente  riformulato  o
rimodulato, deliberato dall'ente locale  in  data  successiva  al  31
dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli  eventuali  procedimenti
in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti gia'
adottati, sono sospesi  fino  all'approvazione  o  al  diniego  della
rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale. 
  4. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 850 e' abrogato; 
    b) al comma 889, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  ((4-bis. All'articolo 110, comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: «in centottanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2020». 
  4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro  la  data
del 31 dicembre 2020, presentano una nuova  ipotesi  di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego  da  parte
del  Ministero  dell'interno  dell'approvazione  di  una   precedente
ipotesi di  bilancio  di  previsione  stabilmente  riequilibrato,  il
termine di cinque anni di cui al comma 1-ter  dell'articolo  259  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
decorre dalla data di presentazione  da  parte  del  Consiglio  della
nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. 
  4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni  alla
prefettura ufficio territoriale del  Governo  (UTG)  territorialmente
competente  delle  richieste  di  ammissione  alle  risorse  di   cui
all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n.  132,  e'  fissato,  per  l'anno  2020,  al   15   ottobre   2020.
Conseguentemente  la   prefettura-UTG   territorialmente   competente
provvede  a  trasmettere   le   predette   richieste   al   Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il
31 ottobre 2020.))