((Art. 20 - bis 
 
 
Disposizioni   concernenti   il   personale   del   Ministero   delle
                   infrastrutture e dei trasporti 
 
  1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli uffici della
Motorizzazione  civile,  anche   in   considerazione   dell'emergenza
sanitaria da COVID-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di  «
addetto » a quella di « assistente », ai  sensi  della  tabella  IV.1
articolo 332, allegata al regolamento di esecuzione e  di  attuazione
del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il personale in servizio  presso
gli uffici della Motorizzazione civile che ha superato  il  corso  di
abilitazione per il ruolo di esaminatore,  indetto  con  decreto  del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  12  aprile  2018,
recante  «  Corsi  di   qualificazione   per   esaminatori   per   il
conseguimento delle  abilitazioni  alla  guida  »,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  107  del  10   maggio   2018,   e'   ammesso
all'esercizio del ruolo  di  esaminatore  per  le  prove  teoriche  e
pratiche per il conseguimento della patente di guida. 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.))